Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine

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L’Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro (Suissepro), pur approvando il recepimento della direttiva 2005/36/CE, deve constatare che nella sua forma modificata la verifica delle conoscenze linguistiche, prevista nell'ambito della procedura d'autorizzazione all'esercizio della professione medica, comporta una lacuna riguardo al personale medico salariato. Vari Cantoni non prevedono infatti un'ammissione ufficiale per questa categoria di professionisti. Bisognerebbe quindi introdurre una base normativa generale che consenta di stabilire certe condizioni anche per il personale medico salariato in caso di problemi dovuti a una carenza di conoscenze linguistiche. Suissepro raccomanda che il personale medico la cui attività professionale rientra nel diritto pubblico sia assoggettato alla legge, e in particolare all'obbligo di autorizzazione.

bis Articolo 36, capoverso 1

FR propone un nuovo capoverso: «l’autorizzazione ad esercitare la professione medica come attività economica privata, sotto la propria responsabilità professionale, viene concessa se il richiedente: c. padroneggia una lingua nazionale, con relativa verifica disciplinata dal Consiglio federale». Nell'evidente interesse di una pratica uniforme per tutta la Svizzera, la verifica delle conoscenze linguistiche dev'essere effettuata a livello nazionale e parallelamente alla procedura di riconoscimento. Al fine di tener conto delle peculiarità cantonali, l'ordinanza d'esecuzione dovrà riservare ai Cantoni, all'occorrenza, la facoltà di procedere a un esame supplementare delle conoscenze linguistiche.

Articolo 36, capoverso 2

ZH chiede che sia previsto l'obbligo di seguire un perfezionamento pratico per tutti i dentisti che desiderano esercitare la loro professione a titolo indipendente, come previsto nell’OAMal (art. 42), per poter essere rimborsati dall'assicurazione. Ciò è tanto più giustificato in quanto l'esame federale è meno imperniato sulle competenze nella pratica clinica.

bis Articolo 36, capoverso 2

Medici di famiglia Svizzera chiede l'inserimento di un ciclo di perfezionamento specifico nella medicina di famiglia e propone la seguente integrazione: «L’esercizio della professione di medico di famiglia come attività economica privata e sotto la propria responsabilità professionale richiede un titolo federale di perfezionamento nella medicina di famiglia» («Für die privatwirtschaftliche Ausübung des Hausarztberufes in eigener fachlicher Verantwortung braucht es einen auf die Hausarztmedizin ausgerichteten eidgenössischen Weiterbildungstitel»). Solo i medici di famiglia che abbiano assolto un ciclo di perfezionamento come specialisti in medicina interna generale disporrebbero della competenza necessaria per prendere in carico i pazienti nel settore della medicina di famiglia.

Articolo 36, capoverso 3

FR desidera che si approfitti della revisione per introdurre delle precisazioni. Infatti, la formulazione potrebbe lasciar intendere che queste persone non dispongono di un equivalente titolo estero di perfezionamento benché esse abbiano spesso assolto il loro perfezionamento in Svizzera, il che consentirebbe di riconoscere una qualificazione professionale equivalente. Formulazione proposta: «Il Consiglio federale, dopo essersi consultato con la Commissione delle professioni mediche, prevede che le persone titolari di titoli di perfezionamento rilasciati da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possano esercitare la loro professione a titolo indipendente se la loro formazione professionale è equivalente a quella dei titolari di un diploma o di un titolo federale di perfezionamento.»

AMCS propone di sostituire l'espressione «diploma o titolo di perfezionamento» con «formazione universitaria e perfezionamento», poiché tutti i medici stranieri che completano la loro formazione e la loro esperienza professionale in ospedali o altri istituti svizzeri non sono in possesso di un diploma o titolo di perfezionamento riconosciuto come equivalente.