Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 34Fedlex · Rapporto sui risultati
Articolo 36, capoverso 4 (nuovo)
FR giudica inutile prevedere una disposizione parallela alla LMI.
SMCF chiede cosa succederà nel caso di un medico francese che ottenga l'autorizzazione nel Cantone VD e poi passi al Cantone ZH: dovrà sostenere un esame linguistico?
USC, FSEC e ASPV ritengono che si tratti di procedure amministrative inutili e generatrici di costi supplementari, per cui l’articolo 36, capoverso 4 va depennato.
AMCS propone di cancellare questo capoverso, facendo notare che la LMI già disciplina questo aspetto in modo più chiaro.
APC comprende la necessità di padroneggiare una lingua nazionale, ma critica l'ulteriore onere che incomberà ai Cantoni. In termini assoluti e al fine di un'armonizzazione, essa auspica che sia un ufficio federale a rilasciare un attestato di conoscenza della lingua. Qualora questa soluzione non venisse accolta, essa attira l'attenzione su un turismo linguistico che verrebbe ad aggiungersi al turismo economico; giudica pertanto essenziale che la domanda iniziale del diritto ad esercitare la professione, in base a un riconoscimento d'equivalenza da parte della MEBEKO, venga fatta nel Cantone in cui la lingua è parlata. (Il commento sembra piuttosto riferirsi all’art. 36, cpv. 1, lett. c.)
ASA sottolinea che l'adeguamento dell'articolo 36, capoverso 1, rende superfluo l’articolo 36, capoverso 4, oppure che bisognerebbe menzionare la competenza linguistica.
La Società dei veterinari svizzeri (SVS) si augura che i Cantoni riconoscano le autorizzazioni a praticare la professione in vigore in un altro Cantone, come previsto nel commento all'articolo 36, capoverso 4 LPMed, nel quadro di una procedura semplice, rapida e gratuita (cfr. articolo 3, cpv. 4 LMI). Il MedReg rende ancor più facile la procedura d'autorizzazione.
Articolo 37 Restrizioni all'autorizzazione e oneri
VD, AMCS, SMSR, SNM e SVM chiedono, a seguito dell'abbandono della clausola del bisogno, che l'autorità federale si pronunci chiaramente circa le possibilità offerte dalla limitazione prevista dall'articolo 37 al fine di una regolamentazione dell'offerta medica. Se nessuna possibilità venisse offerta, essi chiedono allora una modifica della disposizione affinché lo preveda.
JU suggerisce d'introdurre la possibilità, per i Cantoni che rilasciano le autorizzazioni, di indirizzare i richiedenti verso le regioni in cui vi è penuria di assistenza medica. Vista la soppressione della clausola del bisogno, sarebbe un modo per prolungarne l'eventuale effetto benefico in termini di distribuzione armoniosa dei professionisti sul territorio, allo scopo di garantire alla popolazione un accesso generalizzato a cure di qualità. Il coordinamento dovrebbe avvenire su un piano regionale nel quadro di una collaborazione intercantonale strutturata.
Articolo 38 Revoca dell'autorizzazione
BE è del parere che, nell'intento di uniformare le condizioni per l'autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione dovrebbe avere efficacia sull'intero territorio svizzero, in analogia con l’articolo 45, e quindi l’articolo 38 dovrebbe essere integrato di conseguenza.
Articolo 38, capoverso 2 (nuovo)
TI chiede l'introduzione di un nuovo capoverso che consenta una revoca preventiva in caso di procedura amministrativa. Esso precisa che simili decisioni devono sì essere prese con prudenza, ma che dev'essere possibile prenderle. Capoverso proposto: «Durante la procedura amministrativa, l’autorità competente per il rilascio può imporre restrizioni all’autorizzazione di libero esercizio della professione, vincolarla a oneri o sospenderla».