Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati
AMDCS chiede che la prova della stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile sia iscritta nel MedReg. Gli assicuratori dovrebbero provvedere a una notifica automatica o indicare il collegamento con il numero GLN. I cambiamenti sarebbero visibili per i Cantoni, a tutto vantaggio della sicurezza dei pazienti.
SVS deplora che il cambiamento dell'espressione «indipendente» non sia di più ampia portata. Si tratta di una soluzione insoddisfacente, dovendosi prevedere una regolamentazione più estesa in modo che tutti i veterinari siano soggetti ai doveri professionali sanciti dalla legislazione federale.
Articolo 40, lettera a (stando all'oggetto,deve trattarsi della lettera h)
AR afferma che la prova di avere stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale non debba essere semplicemente un dovere professionale, bensì anche una condizione per la concessione dell'autorizzazione alla pratica medica ai sensi dell'art 36. L'attuale formulazione sottrae una possibilità d'intervento ai Cantoni. Il Cantone illustra la sua richiesta citando l'esempio di un professionista la cui assicurazione non intende più assicurarlo a causa dei troppi casi di responsabilità civile che egli avrebbe avuto. La procedura per dimostrare la mancanza di qualità di un professionista è molto più importante di quella intesa a dimostrare che le condizioni non sono più soddisfatte.
Articolo 40, lettera f
FMH/ISFM, SSO, fmch, SSDV, le società dei medici dei Cantoni ZH, SG, BL, SH e SZ chiedono, a proposito del segreto medico, una regolamentazione analoga a quella riguardante il segreto professionale degli avvocati. FMH/ISFM fa notare che pazienti e clienti spesso interpretano come un segno di simpatia l'attenzione professionale che il loro medico o avvocato rivolge loro e quindi partono dal concetto che una testimonianza resa dal loro medico o avvocato sarebbe assolutamente a loro favore. Per evitare ogni malinteso e preservare il rapporto di fiducia, sarebbe quindi fondamentale per il medico, come per l'avvocato, non essere obbligato a deporre come testimone, neanche dopo essere stato sciolto dall'obbligo del segreto professionale. Le società dei medici dei Cantoni ZH, SG, BL, SH e SZ ritengono che i pazienti abbiano il diritto di essere protetti nei confronti delle casse malattia, dei datori di lavoro e delle autorità. Tale protezione non dovrebbe essere relativizzata né compromessa.
FMH/ISFM, fmch, SSO e SSDV propongono la seguente modifica: «I medici (come pure i medici odontoiatri della SSO) sono soggetti al segreto professionale per ogni questione che i clienti affidano loro o di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro professione; tale obbligo è a tempo indeterminato ed è applicabile anche a terzi. Lo scioglimento dal segreto professionale non obbliga i medici a divulgare fatti che sono stati loro confidati. Essi devono altresì vigilare affinché tale segreto professionale sia mantenuto anche dai loro coadiuvanti.» («Ärztinnen und Ärzte (sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte SSO) unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist, oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem. Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen.»). Per garantire la parità di trattamento con gli avvocati, è inoltre necessario apportare all’articolo 171, capoverso 4, del Codice di procedura penale la seguente modifica: «Fatta riserva della legge sugli avvocati del 23 giugno 2000 e della legge sulle professioni mediche del 23 giugno 2006». SSO propone inoltre di menzionare tale modifica nell'articolo 166 del Codice di procedura civile.
Articolo 40, lettera g
Medici di famiglia Svizzera propone un'integrazione della lettera g del seguente tenore: «… e partecipare ai servizi d'emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali dietro corresponsione di un adeguato indennizzo» (…und wirken nach Massgabe der kantonalen Vorschriften und gegen angemessenes Entgelt in Notfalldiensten mit). Condizioni più interessanti per assicurare i servizi d'emergenza sarebbero importanti sotto l'aspetto dell'avvicendamento. Inoltre, essa sottolinea che il tariffario attuale rimborsa solo le prestazioni mediche e non i costi infrastrutturali o i tempi d'attesa.