Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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atto illecito ai sensi dell’articolo 60 CO. Così facendo tiene conto del fatto che la responsabilità derivante da culpa in contrahendo e la responsabilità fondata sulla fiducia servono a tutelare i rapporti giuridici, ma che tale protezione non va compromessa da una proroga che si procrastina eccessivamente nel tempo32.

c) Accordo e rinuncia in materia di prescrizione

Il diritto vigente limita sotto due profili il principio dell’autonomia delle parti: da un canto secondo l’articolo 129 CO i termini di prescrizione previsti nel titolo terzo (art. 127–142 CO) non si possono modificare per disposizioni delle parti; dall’altro, secondo l’articolo 141 capoverso 1 CO, la rinuncia preventiva alla prescrizione è nulla. La rinuncia all’eccezione di prescrizione ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 CO è soltanto un mezzo di difesa processuale con cui la prescrizione non viene né sospesa né interrotta fintanto che viene mantenuta la rinuncia. Il Tribunale federale ha tuttavia equiparato la rinuncia all’eccezione della prescrizione (art. 141 cpv. 1 CO) alla proroga del termine di prescrizione (art. 129 CO)33. Resta comunque da chiedersi se la rinuncia preventiva dell’articolo 141 capoverso 1 CO si applichi soltanto ai termini di prescrizione previsti nel titolo terzo (art. 127–141) o anche agli altri termini di prescrizione.

Stando alla giurisprudenza più recente del Tribunale federale l’articolo 141 capoverso 1 CO vieta soltanto di rinunciare alla prescrizione prima della nascita del credito. Dopo la nascita di quest’ultimo, il debitore può rinunciare unilateralmente o per contratto all’eccezione di prescrizione. Ciò vale anche per i termini del titolo terzo; l’articolo 129 CO non vi si oppone34. Secondo una parte della dottrina la posizione della nostra Corte suprema risponde a un’esigenza pratica, ma mal si concilia con il tenore come pure con la genesi dell’articolo 141 capoverso 1 CO. In linea di principio tale articolo, pur parlando di rinuncia, sancisce una proroga del termine di prescrizione che consente di eludere l’articolo 129 CO35.

Il Tribunale federale limita la durata della rinuncia all’eccezione di prescrizione a un massimo di dieci anni. Resta controverso il momento a partire dal quale il termine decorre. Una parte della dottrina si fonda sul momento della scadenza del termine di prescrizione36, mentre un’altra sul momento della rinuncia37.

d) Debito solidale e diritto di regresso

La solidarietà passiva (più debitori) solleva numerosi quesiti in materia di prescrizione sia tra i condebitori medesimi sia tra quest’ultimi e terzi. Nei rapporti esterni con terzi prevale il principio secondo cui i debiti dei singoli debitori solidali subiscono una sorte giuridica autonoma. Lo stesso dicasi per la prescrizione. L’articolo 136 capoverso 1 CO limita tale principio, poiché sancisce che l’interruzione della prescrizione rimpetto a un debitore solidale vale anche nei confronti degli altri condebitori. Fondandosi sul tenore della

32 Cfr. DTF 134 III 390, consid. 4 con ulteriori rimandi nonché LOSER, Vertrauenshaftung, pag.

211 segg.

33 Cfr. BSK-DÄPPEN, Art. 141 OR N 1a.

34 DTF 132 III 226, consid. 3.

35 Per maggiori dettagli sulla rinuncia alla prescrizione cfr. GAUCH, Verjährungsverzicht, pag. 533 segg. e 561 segg.

36 Cfr. GAUCH, Verjährungsverzicht, pag. 536.

37 Cfr. BUCHER, Verjährung, pag. 195.