Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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disposizione, una parte della dottrina ritiene che tale disciplina si applichi soltanto se la prescrizione è interrotta dal creditore38; altri invece sono del parere che la disposizione si applichi anche se un debitore solidale interrompe la prescrizione mediante il riconoscimento del debito39. Inoltre è controverso se la disposizione si applichi a tutte i debiti solidali oppure soltanto alla solidarietà perfetta ossia ai casi in cui i debiti solidali derivano dal medesimo titolo giuridico. Il Tribunale federale e una parte della dottrina propendono a favore della seconda soluzione40. La parte restante della dottrina è invece del parere che non vi è motivo valido per escludere i debitori per cause diverse, ossia derivanti da titoli giuridici distinti, dal campo di applicazione dell’articolo 136 capoverso 1 CO41.
Anche nell’ambito dei rapporti interni fra i condebitori il Tribunale federale fa una distinzione tra solidarietà perfetta e imperfetta. Nel caso vi sia solidarietà perfetta, oltre all’azione di regresso secondo l’articolo 148 capoverso 2 CO, la nostra Corte suprema riconosce al debitore cui spetta il diritto di regresso anche un cosiddetto diritto di surrogazione (art. 149 cpv. 1 CO) teso a rafforzare il diritto di regresso. Nel caso della solidarietà imperfetta invece riconosce soltanto un diritto di compensazione (diritto di regresso indipendente). La surrogazione non influisce in alcun modo sul decorso della prescrizione dei crediti surrogati; ciò significa che i termini di prescrizione continuano a correre anche dopo la cessione legale. Il diritto di regresso per contro si prescrive indipendentemente dal credito principale poiché costituisce un diritto del tutto indipendente e autonomo. Dottrina e giurisprudenza concordano su tale punto. Resta invece controverso quale disciplina in materia di prescrizione applicare ai diritti di regresso. Alcuni reputano applicabili le disposizioni generali sulla prescrizione di cui all’articolo 127 segg. CO, altri invece quelle di cui all’articolo 67 CO. Altri ancora sono del parere che in tale ambito vi sia una lacuna legislativa che spetta al giudice colmare42. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale il termine di prescrizione è di un anno a decorrere dal giorno in cui la persona che può far valere la sua pretesa di regresso ha soddisfatto il danneggiato principale e l’altra persona civilmente responsabile è conosciuta, ma è in ogni caso di dieci anni dal giorno in cui l’evento dannoso si è verificato43.
e) Pretese dei congiunti della parte contraente vittima diretta del danno
Il Tribunale federale ritiene che le azioni per perdita di sostegno e le pretese di riparazione del torto morale di congiunti si prescrivono esclusivamente a norma dell’articolo 60 CO anche nel caso in cui le pretese del diretto danneggiato contro il responsabile sottostanno alla prescrizione del diritto contrattuale44. La dottrina non è unanime su questo punto45: parte degli autori è del parere che nel caso della perdita di sostegno occorre applicare la
38 Cfr. ZK-BERTI, Art. 136/141 OR N 7; BSK-DÄPPEN, Art. 136 OR N 3; KOLLER, OR AT, § 75 N 210.
39 Cfr. BUCHER, OR AT, pag. 495; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 3721.
40 Cfr. DTF 127 III 257, consid. 6; DTF 130 III 362, consid. 5 nonché ed es. ZK-BERTI, Art. 136/141 OR N 6; BUCHER, OR AT, pag. 495; BSK-DÄPPEN, Art. 136 OR N 3.
41 Cfr. KOLLER, OR AT, § 75 N 41.
42 Cfr. KOLLER, OR AT, § 75 N 215 con ulteriori rimandi.
43 Cfr. DTF 133 III 6, consid. 5.3.2 seg. e 5.4 con ulteriori rimandi; HEIERLI/SCHNYDER, pag. 209 segg.
44 Cfr. DTF 123 III 204.
45 Cfr. in merito REY, N 1603c seg. e ulteriori rimandi.