Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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sospensione che consente di differire l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione se il creditore ignora, senza sua negligenza, l’esistenza del credito o l’identità del debitore. Ambedue i sistemi ricorrono dunque a criteri soggettivi e i loro effetti pratici sono quasi identici.
-- Termini: i termini generali applicati sono di tre anni in Germania e Danimarca e di
cinque anni in Francia. In Inghilterra valgono termini speciali che possono essere di uno a dodici anni. I criteri soggettivi possono differire notevolmente l’inizio dei termini di prescrizione. Per tale motivo molti sistemi prevedono termini massimi oggettivi. Tali termini vanno da dieci a trent’anni. La legislazione tedesca prevede un termine massimo indipendente, soggetto ai motivi di sospensione della prescrizione. In Inghilterra, Francia e Danimarca per contro il termine massimo funge da limite per il termine generale che non è toccato dai motivi di sospensione. Per le lesioni corporali la legislazione francese non prevede alcun termine massimo.
-- Disciplinamenti speciali: tutti gli ordinamenti presi in considerazione prevedono, oltre
alle regole generali, anche disposizioni speciali in materia di prescrizione. Tali disposizioni speciali sono collocate nei rispettivi codici civili o in leggi speciali. Da notare che in Germania l’azione di rivendicazione della proprietà può prescriversi, mentre in alcuni ordinamenti si applicano le regole in materia di prescrizione anche ai diritti potestativi e ai diritti di garanzia.
-- Interruzione e sospensione: l’interruzione e la sospensione della prescrizione vengono
parzialmente condizionate dal diritto processuale nazionale. Ciò determina una notevole disparità tra i vari sistemi anche se taluni atti interruttivi, come ad esempio il riconoscimento del debito, l’avvio di un’azione legale o gli atti esecutivi nei confronti del debitore, si ritrovano ovunque. Per quanto concerne i motivi di sospensione si riscontrano varie differenze: in Germania, Inghilterra e Danimarca il semplice avvio di trattative per risolvere il conflitto tra le parti determina la sospensione della prescrizione, mentre in Francia occorre avviare una procedura formale di mediazione. La forza maggiore come motivo generale di sospensione è invece prevista dal diritto tedesco, francese, danese e in parte anche da quello inglese. In Danimarca, oltre alla forza maggiore, come motivo di sospensione viene pure esplicitamente menzionato il fatto di ignorare il luogo di residenza abituale del debitore.
-- Modifica: per la Germania, la Francia e l’Inghilterra il diritto in materia di prescrizione è
prevalentemente di carattere dispositivo. In Danimarca per contro la modifica contrattuale è possibile soltanto in misura molto ridotta: una modifica anticipata a pregiudizio del debitore è comunque esclusa. Se il creditore è un consumatore, il diritto danese non consente di modificare i termini di prescrizione a suo pregiudizio. Anche in altri ordinamenti giuridici gli strumenti della protezione del consumatore consentono di limitare la possibilità di modificare la prescrizione (ad es. in Francia la durata del termine di prescrizione).
3.2 Diritto internazionale
3.2.1 Normativa di riferimento
a) Principi di diritto europeo dei contratti (PECL)
Negli anni 2001-2003 la Commissione di diritto europeo dei contratti (Commissione Lando) ha approvato a seguito della parte I e II dei Principi di diritto europeo dei contratti