Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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padrone dell’azienda (art. 55 CO)56 e neppure alla responsabilità del capofamiglia (art. 333 CC)57. Tale distinzione non è difficilmente comprensibile. Infine, ci si può chiedere cosa succede nel caso in cui il reato è imprescrittibile. Tale imprescrittibilità penale si applica anche alle pretese civili di risarcimento o di riparazione del danneggiato? L’incertezza aumenta ulteriormente quando si tratta di applicare la prescrizione a terzi.

2.3.4 Conclusione

Nel diritto in materia di prescrizione, oltre a esservi una moltitudine di disposizioni, permangono pure numerose questioni controverse che implicano notevole incertezza. Secondo la dottrina e la giurisprudenza il diritto in materia di prescrizione necessita da tempo di un’ampia revisione. Gli obbiettivi principali della revisione sono: l’armonizzazione del diritto in materia di prescrizione, la proroga dei termini di prescrizione e l’eliminazione di incertezze.

3 Diritto comparato e diritto internazionale

3.1 Diritto comparato

In vista della preparazione del progetto da porre in consultazione, l’Ufficio federale di giustizia ha incaricato l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) di stilare uno studio di diritto comparato sui regimi applicati in materia di prescrizione in Germania, Francia, Inghilterra e Danimarca. L’Istituto ha in particolare esaminato gli ordinamenti per quanto concerne l’idea su cui si fonda il diritto in materia di prescrizione, il suo ambito di applicazione e il sistema dei termini di prescrizione. Riassumendo lo studio di diritto comparato ha evidenziato quanto segue58:

-- Revisioni: recentemente la Germania, la Francia e la Danimarca hanno sottoposto a

revisione la loro legislazione in materia di prescrizione. In Inghilterra, ove il Limitation Act risale al 1980, si sono levate molte voci a favore di una sua revisione.

-- Effetti: in Germania la prescrizione è qualificata come eccezione di diritto materiale, in

Inghilterra invece costituisce un mezzo processuale. In Francia la definizione di questo istituto è poco chiara. In questi tre ordinamenti giuridici il credito resta valido anche quando prescritto e di regola la prescrizione non è rilevata d’ufficio. In Danimarca per contro la prescrizione costituisce un motivo materiale di estinzione del credito e vi è motivo di ritenere che possa venire rilevata anche d’ufficio.

-- Sistemi: in Inghilterra non esiste alcuna regola generale in materia di prescrizione. Si

distingue in funzione della causa che dà luogo alla pretesa, il che dal lato pratico genera importanti problemi di delimitazione. I sistemi moderni in materia di prescrizione (Germania, Francia, Danimarca) prevedono invece regole generali applicabili indipendentemente dalla causa all’origine della pretesa e che valgono quindi anche per le pretese extracontrattuali. Occorre tuttavia procedere a una distinzione per quanto concerne il criterio in base al quale inizia la decorrenza del termine: tale criterio può essere soggettivo (Germania e Francia) oppure oggettivo (Danimarca). Il sistema danese, che si fonda sul criterio oggettivo, prevede inoltre un motivo generale di

56 Cfr. DTF 133 III 6, consid. 5.1; DTF 122 III 225, consid. 5.

57 Cfr. DTF 122 III 225, consid. 5.

58 Lo studio di diritto comparato è reperibile sul sito Internet dell’UFG (http://www.bj.admin.ch/ content/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/verjaehrungsfristen.html).