Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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(PECL), anche la parte III con le regole generali per un diritto europeo in materia di prescrizione (art. 14:101–14:601 PECL).
Il termine generale di prescrizione è di tre anni (art. 14:201 PECL). Tale termine decorre dal giorno in cui il debitore deve eseguire la sua prestazione o, per le pretese di risarcimento, dal giorno dell’atto che ha causato il danno (art. 14:203 PECL). Se il diritto è coperto da giudicato, il termine di prescrizione è di dieci anni (art. 14:202 PECL). La decorrenza del termine generale di prescrizione è sospeso fintanto che il creditore ignora
– o non può ragionevolmente conoscere - l’identità del debitore o i fatti che hanno generato il suo credito (art. 14:301 PECL). Gli articoli 14:302 a 14:306 PECL disciplinano altri motivi di sospensione (ad es. giudizio o altri procedimenti, incapacità contrattuale, successione e trattative). I motivi di sospensione non possono tuttavia determinare una proroga del termine di prescrizione superiore a dieci anni e, nel caso di crediti derivanti dalla violazione di beni giuridici personali, a 30 anni (art. 14:307 PECL).
Oltre ai motivi di sospensione i PECL prevedono anche cause per effetto delle quali nasce un nuovo termine (riconoscimento del debito da parte del debitore [art. 14:401 PECL] e inizio di esecuzione da parte del creditore [art. 14:402 PECL]). Infine le parti possono modificare contrattualmente le condizioni della prescrizione segnatamente per quanto concerne la sua durata. Il termine di prescrizione non può tuttavia essere inferiore a un anno o superiore a 30 anni (art. 14:601 PECL).
b) Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Fondandosi sui PECL, all’inizio del 2008 il Gruppo comune per il diritto europeo dei contratti (SGECC) e il Gruppo di studio sul diritto privato comunitario (Acquis Group) hanno presentato alla Commissione europea un Progetto di quadro comune di riferimento (DCFR). Si tratta di uno studio accademico volto a codificare il diritto europeo dei contratti e le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Il quadro di riferimento non concerne soltanto il diritto dei contratti, bensì include in particolare anche il diritto in materia di reati. Tale integrazione distingue chiaramente il DCFR dai PECL, il cui unico obbiettivo è l’unificazione del diritto dei contratti.
La prescrizione è regolata nel volume III, capitolo 7 (III.-7:101–III.-7:601 DCFR). Il DCFR riprende in ampia misura le proposte formulate nei PECL59: il termine ordinario di prescrizione è di tre anni (III.-7:201 DCFR). Il termine di prescrizione è sospeso fintanto che il creditore ignora il suo diritto o non può ragionevolmente conoscerne l’esistenza (III.- 7:301 DCFR). La sospensione è limitata da un termine di prescrizione massimo di dieci e, in caso di danni alle persone, di trent’anni (III.-7:307 DCFR). Le parti possono in linea di principio modificare contrattualmente i termini di prescrizione rispettando comunque un termine minimo di un anno e uno massimo di trenta (III.-7:601 DCFR).
c) Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC)
La prescrizione è pure stata inserita nella versione completata dei Principi UNIDROIT dei contratti commerciati internazionali (PICC) del 2004 (art. 10.1–10.11 PICC). Tali principi si applicano tuttavia soltanto agli accordi commerciali internazionali.
59 Cfr. ERNST, pag. 67 segg.