Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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sulla prescrizione della responsabilità; dall’altro, vuole armonizzare i regimi della prescrizione previsti dal diritto in materia di contratti e di indebito arricchimento con le regole della responsabilità civile extracontrattuale. Così facendo sarà possibile applicare le stesse regole del diritto in materia di prescrizione a situazioni simili. Si pensi in particolare alle pretese di risarcimento del danno contrattuali ed extracontrattuali (cfr. PG

n. 2.3.1). Inoltre l’avamprogetto consentirà di eliminare molte incertezze della legislazione vigente, come ad esempio il problema dell’attribuzione della prescrizione dei crediti di risarcimento derivanti da responsabilità fondata sulla fiducia alle regole della prescrizione contrattuale o extracontrattuale (cfr. PG n. 2.3.3 b) o la questione controversa della prescrizione delle pretese dei congiunti della parte contraente vittima del danno diretto (cfr. PG n. 2.3.3 e).

Contrariamente a quanto previsto dall’avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile, le regole sulla prescrizione in materia extracontrattuale non si applicheranno dunque soltanto alla violazione positiva del contratto. Una scelta diversa osterebbe all’unificazione portata avanti da dottrina e giurisprudenza in materia d’inadempienza contrattuale e potrebbe di nuovo generare problemi di delimitazione. La distinzione non verrebbe più attuata tra il diritto in materia di reati e il diritto contrattuale, bensì all’interno del diritto contrattuale stesso. Inoltre tale distinzione riguarderebbe soltanto la questione della prescrizione e non altri effetti giuridici come ad esempio la presunzione di colpa e la responsabilità per persona ausiliaria. La proposta di integrare in parte la responsabilità contrattuale nel diritto in materia di reati, formulata nel quadro della revisione del diritto in materia di responsabilità civile, non ha saputo convincere né il mondo della scienza né le cerchie consultate.

La revisione concerne dunque la prescrizione di tutte le pretese di diritto privato indipendentemente se derivanti da contratto (art. 1 segg. CO), atto illecito (art. 41 segg. CO) o indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Le regole uniformate in materia di prescrizione non si applicheranno più soltanto alle pretese fondate sul CO bensì anche alle pretese inerenti al diritto delle persone, di famiglia e successorio e ai diritti reali del CC nonché alle pretese disciplinate nelle leggi speciali. Anche le pretese di diritto pubblico andranno assoggettate a tali regole di prescrizione nella misura in cui ciò sia opportuno. Si pensi ad esempio a pretese derivanti dalla legge sulla responsabilità61. Per quanto concerne invece l’ambito della responsabilità dello Stato a livello cantonale, è mantenuto il disciplinamento vigente, a meno che esso non rimandi al CO. In questo ambito la competenza federale in materia di diritto civile è controversa62.

L’unificazione del diritto in materia di prescrizione non esime tuttavia il legislatore dal chiedersi se e in quale misura le deroghe alle regole generali siano pertinenti. Alcune distinzioni si giustificano in considerazione della responsabilità in questione (ad es. per i beni culturali [cfr. le spiegazioni all’art. 196a CO] o per le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società [cfr. spiegazioni agli art. 591 - 593, 619 cpv. 1 CO]) oppure le deroghe sono necessarie per armonizzare il diritto nazionale con il diritto internazionale (ad. es. art. 5 e 11 nLRCN o art. 87 cpv. 2 LNM63).

61 Legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp; RS 170.32).

62 Cfr. JAAG, pag. 105 segg.

63 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30).