Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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Secondo l’articolo 10.2 PICC i crediti si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il creditore ha avuto conoscenza o doveva conoscere l’evento che gli consente di esercitare il suo diritto, ma in ogni caso in dieci anni a contare dall’esigibilità. Le parti possono modificare tali termini di prescrizione, ma devono rispettare i termini minimi e massimi (art. 10.3 PICC). La prescrizione riprende a decorrere se il debitore riconosce il debito nei confronti del creditore (art. 10.4 PICC). Può inoltre venir sospesa (art. 10.5–10.8 PICC; ad es. procedimento giudiziario, procedura arbitrale o di insolvenza , forza maggiore, decesso o incapacità contrattuale). I termini di prescrizione possono anche venir sospesi se le parti tentano, con l’aiuto di un terzo, di regolare la controversia in via extragiudiziale (art. 10.7 PICC).
3.2.2 Convenzione delle Nazioni Unite sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci (CPVIM)
Il 14 giugno 1974, una conferenza diplomatica ha approvato a New York la Convenzione delle Nazioni Unite sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci (CPVIM). Il campo d’applicazione della convenzione si limita alle pretese contrattuali derivanti da un contratto di compravendita internazionale.
Il termine di prescrizione è di quattro anni (art. 8 CPVIM). Inizia a decorrere di principio con l’esigibilità del credito (art. 9 CPVIM) ma, per i crediti derivanti da una violazione contrattuale, già dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 10 CPVIM). Il termine di prescrizione può essere interrotto (art. 13–21 CPVIM; ad es. avvio di un procedimento giudiziario o di una procedura arbitrale, decesso o fallimento del debitore, riconoscimento di debito, forza maggiore). In ogni caso i crediti si prescrivono al massimo dopo dieci anni dalla loro esigibilità o dalla violazione contrattuale (art. 23 CPVIM). Di principio le parti non possono modificare contrattualmente i termini (art. 22 CPVIM).
3.2.3 Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione (STE n. 174)
Il 4 novembre 1999, il Consiglio d’Europa ha approvato questa convenzione che intende definire a livello europeo regole comuni concernenti la lotta alla corruzione nell’ambito del diritto civile. L’articolo 7 della convenzione prevede un termine di prescrizione relativo di tre anni e un termine di prescrizione assoluto di almeno dieci anni. Dopo l’entrata in vigore dei termini di prescrizione proposti dall’avamprogetto, la legislazione svizzera sarà pertanto compatibile con la convenzione.
4 Punti centrali dell’avamprogetto
4.1 Armonizzazione del diritto in materia di prescrizione
Ai fini della semplificazione e nell’interesse della certezza del diritto occorre uniformare l’intero diritto in materia di prescrizione60. L’avamprogetto intende dunque, da un canto, uniformare le regole ordinarie sulla prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale (art. 60 CO) come pure le molte disposizioni previste dalle leggi speciali
60 Cfr. pure LOSER, Kritische Überlegungen, pag. 197 segg.; GAUCH, Vereinheitlichung, pag. 334 seg.; come pure il DCFR (cfr. PG n. 3.2.1 b); per Germania, Francia, Danimarca cfr. PG n. 3.1.