Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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4.2 Duplici termini
L’avamprogetto riprende l’idea dei duplici termini, attualmente applicati nell’ambito dei reati e dell’indebito arricchimento, anche per i crediti contrattuali64. Tutte le pretese sottostanno di conseguenza a un termine di prescrizione relativo breve e a un termine di prescrizione assoluto più lungo. Il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione relativo è definito in base a un criterio soggettivo: il termine decorre soltanto dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore. Il termine assoluto invece comincia a decorrere di regola con l’esigibilità del credito (per le pretese di risarcimento si veda PG n. 4.4). L’idea dei duplici termini ha dato buona prova nel diritto penale, è conforme agli sviluppi internazionali nonché alle discipline vigenti nei Paesi confinanti65 e va dunque visto con favore anche nell’ottica di un’armonizzazione a livello europeo.
Un’altra possibilità sarebbe quella di riprendere l’idea del termine unico del diritto contrattuale e applicarla ai crediti derivanti da atto illecito e da indebito arricchimento. In tale caso occorrerebbe tuttavia distinguere se il termine è definito in base a un criterio oggettivo o soggettivo. Nello specifico sono state esaminate e ritenute inadeguate le varianti seguenti:
-- Definizione in base a un criterio soggettivo: il termine di prescrizione decorre con la
conoscenza del credito e del debitore; il termine è di cinque anni. Il vantaggio di tale variante risiede nella notevole semplificazione rispetto al diritto vigente. Paragonata alla proposta dell’avamprogetto riprende inoltre l’idea più semplice di un unico termine di prescrizione. La definizione su base soggettiva tiene conto degli interessi del creditore, mentre il termine relativamente breve di quelli del debitore. Tale variante costituisce dunque una soluzione equilibrata. Essa presenta tuttavia un problema dovuto alla mancanza del momento oggettivo a partire dal quale una pretesa si prescrive effettivamente. In caso di rischio latente di danni, occorre attendersi un’azione anche decenni dopo l’evento. Ciò implica svariate difficoltà probatorie nell’ambito di un procedimento giudiziale nonché alcuni problemi relativi all’obbligo di conservare gli atti.
-- Definizione in base a un criterio oggettivo: il termine di prescrizione decorre di principio
con l’esigibilità del credito; il termine è di 20 anni. Rispetto alla definizione su base soggettiva tale variante è ancora più semplice. Non soltanto i termini ne risultano uniformati bensì anche l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione può essere determinato in modo chiaro e oggettivo e quindi si pongono meno difficoltà in materia di raccolta delle prove. Tale variante implica tuttavia un termine di prescrizione poco flessibile e molto lungo; un termine più corto tuttavia mal si concilia con il mandato conferito al legislatore di tenere in debita considerazione il problema dei danni tardivi. Un termine di 20 anni non si giustifica in particolare nei casi semplici in cui si conosce sia il credito sia anche l’obbligato.. Inoltre una soluzione di questo tipo non è compatibile con gli sviluppi in atto a livello internazionale.
64 Cfr. PICHONNAZ, pag. 101.
65 Cfr. art. 14:201 e 14:307 PECL, III.-7:201 e III.-7:307 DCFR nonché art. 10.2 PICC; per Germania, Francia e Danimarca cfr. PG. n. 3.1.