Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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4.3 Proroga dei termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale
La dottrina e la prassi reputano troppo brevi i termini di prescrizione del diritto extracontrattuale vigente (cfr. PG n. 2.3.2). È per tale motivo che si propone di prorogare l’attuale termine da uno a tre anni. Alcune leggi speciali (art. 5 cpv. 1 nLRCN, art. 32 cpv. 1 LIG, art. 9 LRDP66) come pure l’avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 55 cpv. 1) prevedono già il termine di tre anni; esso è inoltre applicato dai Paesi limitrofi ed è conforme al diritto internazionale67. Il termine assoluto invece rimarrà immutato e fissato come sinora a dieci anni. Anche in questo caso la soluzione corrisponde in ampia misura agli sviluppi in atto a livello europeo68. Per le pretese risultanti da danni alle persone e alla salute si propone tuttavia un termine di prescrizione massimo di 30 anni dal momento che si tratta di due beni giuridici con un valore particolare. Tale soluzione consente sia di rispettare l’incarico del Parlamento sia di proteggere maggiormente le vittime di danni tardivi (cfr. pure PG n. 4.4). Per quanto concerne il diritto transitorio si veda l’articolo 49 AP-Titolo finale CC.
L’avamprogetto prevede come variante un termine di prescrizione assoluto di 20 anni applicabile a tutti i crediti indipendentemente dal fatto che si tratti di pretese risultanti da un danno al patrimonio o a una cosa o di una pretesa risultante dal danno a una persona. Il termine di 20 anni corrisponde alla proposta formulata in occasione dell’avamprogetto di revisione e unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 55 cpv. 2). Se questa variante dovesse essere preferita in sede di consultazione occorrerebbe accorciare, ai fini dell’unificazione, tutti i termini di 30 anni vigenti (ad es. art. 32 cpv. 1 LIG).
Per quanto concerne la prescrizione di diritti contrattuali prioritari, l’idea proposta implica che nella maggior parte dei casi il termine relativo andrà a sostituire quello assoluto poiché il credito e l’identità del debitore sono noti. In ambito contrattuale siffatto mutamento di paradigma comporterà dunque di principio un accorciamento del termine anteriore di dieci anni (art. 127 CO) a tre anni. Tale esito va tuttavia accettato. Infatti è del tutto lecito attendersi che il creditore proceda a un atto interruttivo entro il termine di tre anni. I termini possono infine essere modificati contrattualmente dalle parti (cfr. PG n. 4.5).
4.4 Inizio particolare del termine in caso di pretese di risarcimento
Il momento dell’esigibilità delle pretese di risarcimento è controverso (cfr. PG n. 2.3.3 a). Secondo una parte della dottrina il credito non sorge già nel momento della mancata esecuzione o dell’esecuzione carente oppure dell’atto pregiudizievole, bensì soltanto dal momento in cui insorge il danno. Di conseguenza anche il credito diventa esigibile soltanto in quel momento69. Tuttavia non è sempre facile determinare il momento in cui si è prodotto il danno e ciò può costituire un problema per determinare l’inizio della decorrenza del termine assoluto. Fondandosi sull’insorgere del danno, si rischia che le pretese di risarcimento non ancora cadute in prescrizione si protraggano all’infinito. Ciò comporterebbe un peggioramento della posizione del debitore difficilmente sostenibile e un’incertezza giuridica che potrebbe durare anche per anni. Tale risultato mal si
66 Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (RS 221.112.944).
67 Ad es. Germania e Danimarca (cfr. PG n. 3.1); art. 10.2 cpv. 1 PICC, art. 14:201 PECL e III.- 7:201 DCFR.
68 Cfr. art. 10.2 cpv. 2 PICC, art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR.
69 DTF 130 III 591, consid. 3.1.