Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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concilierebbe con le finalità dell’istituto della prescrizione (cfr. PG n. 2.1). Inoltre è impensabile prevedere da un canto un termine relativo che tuteli gli interessi del creditore e inizia a decorrere soltanto nel momento in cui il danno viene scoperto e dall’altro un termine assoluto dipendente dal momento in cui insorge il danno. Quest’ultimo perderebbe qualsiasi efficacia poiché l’insorgere del danno e il fatto di averne conoscenza sono strettamente collegati.
È per tale motivo che l’avamprogetto si fonda sul momento in cui si verifica il comportamento che causa il danno. Ciò può implicare che il termine di prescrizione assoluto di una pretesa di risarcimento cominci a decorrere ancor prima che l’avente diritto sia in chiaro sull’entità del credito. Già oggi tale disciplina si applica alle pretese di risarcimento dei danni extracontrattuali e il Tribunale federale la ammette anche per pretese di risarcimento fondate su un contratto70. Inoltre corrisponde all’articolo 14:203 PECL e III.-7:203 DCFR. Applicando un termine di prescrizione di 30 anni alle pretese risultanti da danni alla persona si riduce il rischio che una pretesa di risarcimento o di riparazione si estingua prima che il danneggiato sia a conoscenza del danno71. In alcune circostanze, per i casi di rigore, il Tribunale federale ha inoltre ammesso la possibilità di applicare un termine perentorio per far valere i propri diritti nonostante la pretesa sia prescritta (art. 2 CC)72.
Se l’atto pregiudizievole o la violazione contrattuale non si esaurisce in un unico atto, bensì costituisce un atto perdurante, il termine di prescrizione deve decorrere soltanto dal momento in cui l’atto che ha causato il danno è concluso73.
Un inizio uniforme del termine di prescrizione per le pretese di risarcimento elimina l’incertezza giuridica attuale in merito alle pretese di risarcimento fondate su un contratto (cfr. PG n. 2.3.3 a). Ciò significa che la prescrizione dei crediti derivanti da una violazione positiva del contratto decorre già dal momento della violazione contrattuale; tale soluzione corrisponde alla giurisprudenza esistente. Invece in caso di impossibilità successiva (art. 97 cpv. 1 CO), di inadempimento con mantenimento del contratto (art. 107 cpv. 2 CO) e di risarcimento del danno per ritardo (art. 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CO), l’atto dannoso determinante è costituito dall’inadempimento del credito originale al momento della sua esigibilità. Il termine di prescrizione assoluto decorre quindi dalla data di scadenza del credito originario. Il risultato della disciplina proposta corrisponde al diritto vigente. Soltanto nel caso di una pretesa di risarcimento derivante da un inadempimento con recesso del contratto (art. 109 cpv. 2 CO) vi è un cambiamento rispetto all’opinione dominante. L’avamprogetto propone di far decorrere il termine dal momento dell’esigibilità della prestazione originaria e non, come attualmente, soltanto dal momento della dichiarazione di recesso del creditore74.
4.5 Possibilità di modificare i termini di prescrizione
Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme e in virtù dell’autonomia delle parti, è di principio consentita una modifica contrattuale dei termini di prescrizione. Ciò consente di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli a seconda del
70 Cfr. DTF 137 III 16, consid. 2.3 seg.
71 Cfr. per contro DTF 136 II 187.
72 Cfr. DTF 4A_103/2009.
73 Cfr. DTF 127 III 257, consid. 2b.
74 Questa opinione era già condivisa da SPIRO, vol. I, § 57 nota 7.