Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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tipo di credito. Rispetto al regime attuale, che vieta di modificare i termini previsti dal titolo terzo del CO, tale soluzione è più liberale. Tuttavia, a tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei termini non ha carattere illimitato. L’avamprogetto propone pertanto un termine minimo e un termine massimo.
Inoltre l’avamprogetto mantiene la possibilità di rinunciare, alla scadenza della prescrizione, all’eccezione di prescrizione. È nondimeno esplicitamente previsto che si possa rinunciare all’eccezione di prescrizione soltanto una volta scaduto il termine di prescrizione e che la rinuncia è dichiarata per una durata massima di dieci anni a partire dal compimento della prescrizione. Tale chiarimento esplicito consente di eliminare le incertezze vigenti in merito ad ammissibilità e durata dell’eccezione di prescrizione (cfr. PG n. 2.3.3 c).
4.6 Abrogazione della prescrizione straordinaria per crediti derivanti da reati
Nella prassi l’articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile applicazione (cfr. PG n. 2.3.3 f). Il Consiglio federale è consapevole che non è compatibile con il sentimento generale di giustizia il fatto che mentre chi ha causato il danno continua a essere soggetto alle conseguenze delle sanzioni penali, la parte danneggiata non possa più far valere, a causa della prescrizione, il proprio diritto al risarcimento dei danni. Ciò non da ultimo anche per la tendenza di considerare imprescrittibili determinati reati. Tuttavia la proposta di allungare il termine relativo e, in caso di danni alle persone, anche quello assoluto, consente di sostituire in larga misura la disposizione contenuta nell’articolo 60 capoverso 2 CO. Inoltre la prescrizione può essere facilmente interrotta. Di conseguenza tale articolo non ha più ragione di esistere e va semplicemente abrogato75.
La variante che prevedeva di far decorrere un nuovo termine di prescrizione di un anno dal momento della condanna penale è stata esaminata, ma poi respinta. Anche se tale variante avrebbe consentito di tenere conto di richieste di carattere politico-giuridico, sarebbe stato difficile conciliarla con il principio della parità di trattamento. La vittima avrebbe tratto un beneficio da tale soluzione soltanto in caso di condanna effettiva dell’autore. Alla stessa stregua è anche stata respinta la soluzione volta a introdurre delle clausole di equità come quelle previste, ad esempio, dalla prassi olandese o dalla legislazione inglese. Questo tipo di clausole pregiudica la certezza del diritto e la prevedibilità, che proprio nel diritto in materia di prescrizione costituiscono due principi imprescindibili.
4.7 Debito solidale: nessuna revisione
La tradizione giuridica svizzera distingue due forme di solidarietà: la solidarietà perfetta e la solidarietà imperfetta. Molti autori criticano tale distinzione76, ma nel documento interlocutorio sull’ulteriore modo di procedere in merito a una revisione del diritto della responsabilità civile (cfr. PG n. 1.2), il Consiglio federale si è detto contrario a una revisione specifica del diritto della responsabilità civile e dunque anche a una revisione del debito solidale. È infatti probabile che sarebbe molto difficile riunire il consenso
75 Cfr. pure l’avamprogetto sulla responsabilità civile: rapporto esplicativo sull’avamprogetto concernente la revisione della responsabilità civile (documento non disponibile in italiano), pag. 216 seg.
76 Cfr. VON TUHR/ESCHER, pag. 319 segg.; OFTINGER/STARK, vol. I, § 10 N 14 segg.; GAUCH/SCHLUEP/ EMMENEGGER, vol. II, N 3749 segg. con ulteriori rimandi