Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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necessario in merito a tale questione. Infine i criteri per scegliere i punti da sottoporre a revisione potrebbero sembrare aleatori.

Nel diritto in materia di prescrizione la distinzione tra solidarietà perfetta e imperfetta implica delle incertezze (cfr. PG n. 2.3.3 d). Tuttavia fintanto che tale dualismo è in linea di massima mantenuto, esso deve applicarsi anche alla prescrizione. Di conseguenza:

-- la disposizione secondo la quale l’interruzione rimpetto a un debitore solidale o a un

condebitore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori (art. 136 cpv. 1 CO), continuerà ad applicarsi soltanto in caso di solidarietà perfetta, almeno finché il Tribunale federale non avrà modificato la sua giurisprudenza. L’avamprogetto precisa nondimeno che la prescrizione è interrotta soltanto mediante l’atto interruttivo del creditore (cfr. art. 135 n. 2 CO);

-- inoltre nel rapporto interno esistente tra condebitori si continuerà a operare una

distinzione tra diritto di surrogazione in caso di solidarietà perfetta e il diritto di regresso in caso di solidarietà imperfetta. La surrogazione non ha alcun effetto sul decorso della prescrizione del credito e il termine di prescrizione continua a decorrere anche dopo la cessione legale. Il diritto di regresso autonomo invece si prescrive indipendentemente dal credito principale. Tuttavia, grazie all’armonizzazione, e contrariamente a quanto si verifica nel diritto vigente, non è più necessario chiedersi quali regole in materia di prescrizione si applichino ai diritti di regresso. Il nuovo diritto prevede che il diritto di regresso autonomo si prescrive in tre anni dal giorno in cui chi fa valere il regresso è venuto a conoscenza del credito e dell’identità del responsabile. Ciò coincide sovente con il giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente al creditore principale. In ogni caso però il diritto di regresso cade in prescrizione al più tardi entro dieci anni a decorrere dall’esigibilità del credito. Salvo accordi contrari, il credito è esigibile a contare dal momento in cui è nato (art. 75 CO), ossia con il soddisfacimento del creditore principale.