Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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Parte speciale: spiegazione delle singole disposizioni

1 Il diritto in materia di prescrizione del Codice delle obbligazioni

Osservazione preliminare

Le disposizioni generali del diritto in materia di prescrizione valgono, come illustrato, per tutte i crediti di diritto privato indipendentemente dal fatto che derivino da contratto (art. 1 segg. CO), da atto illecito (art. 41 segg. CO) o da indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Oltre che ai crediti fondati sul diritto delle obbligazioni, tali disposizioni sono inoltre applicabili anche alle pretese rette dal CC e ai crediti disciplinati da leggi speciali. Sono fatte salve, se del caso, le disposizioni divergenti. Alle pretese di diritto pubblico le disposizioni generali sono applicabili se le leggi vi rinviano. In mancanza sia di un disciplinamento speciale sia di un rinvio al CO, il giudice può applicare per analogia le disposizioni del diritto privato (cfr. PG n. 4.1).

Il nuovo disciplinamento è inserito nel titolo terzo sull’estinzione delle obbligazioni. Non è pertanto più necessario prevedere regole sulla prescrizione nel diritto in materia di reati e di indebito arricchimento. Inoltre, le norme delle leggi speciali rinviano in linea di massima alle nuove disposizioni del CO.

L’avamprogetto si fonda sul diritto vigente e prevede soltanto modifiche giustificate dall’obiettivo della revisione. Nei casi in cui si riprendono disposizioni del diritto vigente non sono necessarie spiegazioni approfondite.

Art. 127 Principi

La disposizione disciplina i principi del diritto in materia di prescrizione. Tali principi corrispondono al diritto vigente, anche se quest’ultimo in parte non li sancisce esplicitamente.

-- La prescrizione si applica ai crediti (cfr. PG n. 2.1). Ha effetto con il decorso del tempo

definito mediante i termini di prescrizione (cpv. 1).

-- La prescrizione ha come effetto l’invalidazione del credito. Seppur inserita nel terzo

titolo del CO (Dell’estinzione delle obbligazioni), la prescrizione non si ripercuote sulla consistenza del credito, bensì soltanto sull’esercizio del diritto di esigerlo. Alla scadenza del termine di prescrizione il credito non può più essere imposto dal giudice contro la volontà del debitore (cosiddetta obbligazione naturale). Il debitore può far valere l’eccezione di prescrizione (cpv. 2).

-- Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 142 CO. Se il debitore non fa valere

l’eccezione di prescrizione, l’azione è confermata, sempre che la pretesa sia motivata.

Art. 128 Termini; Termine relativo

Come regola generale si applica un termine di prescrizione relativo breve con un inizio soggettivo. Il termine è di tre anni (cpv. 1). A giustificazione di tale termine cfr. PG numero 4.3.

L’inizio del termine presuppone l’esigibilità del credito o i suoi sostituti di cui all’articolo 129 capoverso 2 AP-CO. Il termine decorre tuttavia dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore (cpv. 2). Questa