Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

disposizione si rifà agli articoli 60 capoverso 1 e 67 capoverso 1 CO; occorrerà tenere conto della pertinente giurisprudenza del Tribunale federale anche de lege ferenda.

-- Conoscenza del credito: l’avente diritto deve essere a conoscenza del credito. Questo

significa che devono essergli note l’esistenza, la natura e le principali caratteristiche del credito, ossia tutte le circostanze effettive atte ad avviare e motivare un’azione77. Deve essere possibile e ragionevolmente esigibile far valere il credito in giudizio, tenendo conto dell’obbligo di motivare l’azione. L’avente diritto deve avere conoscenza dell’intero credito e non soltanto di parti di esso. Non è tuttavia necessario indicare esattamente l’importo del credito. È sufficiente che l’avente diritto sia in grado di chiedere a un giudice la riparazione di tutti i danni78. Anche con il nuovo diritto occorrerà fondarsi sulla conoscenza effettiva e non su quella potenzialmente possibile con l’attenzione richiesta dalle circostanze79. La conoscenza del credito non può quindi essere presupposta superficialmente.

-- Conoscenza del debitore: l’avente diritto deve essere a conoscenza del debitore. Non

basta presumere che la persona in questione potrebbe essere l’obbligato; la sua identità deve essere accertata. Anche in questo caso non è sufficiente fondarsi sulla conoscenza potenzialmente possibile80. Il debitore può essere una persona diversa dall’obbligato (p.es. genitori che rispondono del proprio figlio incapace di discernimento). In caso di crediti contrattuali il debitore è solitamente parte contrattuale e quindi noto.

Art. 129 Termini; Termini assoluti; Disposizioni generali

Il termine relativo è delimitato da un termine di prescrizione assoluto più lungo. Quest’ultimo acquista importanza soltanto se il termine relativo non è ancora scaduto. D’altronde, il termine relativo non si estende mai oltre il termine assoluto. Quest’ultimo è giustificato per motivi di certezza del diritto e di equità. Dopo un determinato periodo il debitore non può più essere obbligato a soddisfare un’eventuale pretesa del creditore.

Di regola il termine assoluto è di dieci anni (cpv. 1) e coincide quindi con la durata dell’obbligo di conservazione (art. 962 CO)81. A differenza di quanto previsto per il termine relativo, il giorno in cui comincia a decorrere il termine assoluto (dies a quo) è definito su basi oggettive, poiché il termine decorre indipendentemente dal fatto che l’avente diritto sia a conoscenza del credito e del debitore. Come nel diritto vigente, l’elemento decisivo è l’esigibilità del credito. Ciò equivale all’attuale disciplina del diritto in materia di indebito arricchimento secondo cui il diritto deve essere sorto (art. 67 cpv. 1 CO). L’esigibilità significa che il creditore può richiedere la prestazione dovuta. Se il momento dell’adempimento non è determinato né da un contratto né dalla natura del rapporto giuridico né da disposizioni di legge specifiche, il credito è esigibile immediatamente (art. 75 CO), ossia con la nascita del credito.

Per determinati crediti l’inizio dell’esigibilità è sostituito da un altro elemento (cpv. 2):

77 Cfr.. DTF 96 II 39, consid. 2a; DTF 126 III 161, consid. 3c; DTF 131 III 61, consid. 3.1.1; DTF 129 III 503, consid. 3.4.

78 Cfr. DTF 114 II 253, consid. 2a.

79 Cfr.. DTF 136 III 322, consid. 4.1.

80 Cfr. DTF 131 III 61, consid. 3.1.2.

81 Cfr. art. 10.2 cpv. 2 PICC, Art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR.