Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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-- pretese di risarcimento e di riparazione (n. 1): è determinante il momento in cui è stato

commesso l’atto che ha causato il danno. Già oggi, tale disciplina si applica al risarcimento dei danni extracontrattuale82. Essa è senz’altro giustificata anche per pretese di risarcimento derivanti da culpa in contrahendo e responsabilità analoghe, nonché per le violazioni positive del contratto. È inoltre opportuna per le pretese di risarcimento che subentrano al credito originario. L’atto che ha causato il danno coincide con la data di scadenza del credito originario (cfr. per i dettagli PG n. 4.4). Se il danno non si esaurisce in un unico atto e costituisce un atto perdurante, la prescrizione decorre soltanto dal momento in cui l’atto perdurante è concluso. Il termine non inizia a decorrere fintanto che perdura l’atto dannoso83.

-- intero credito in caso di rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche (n. 2):

l’avamprogetto riprende l’articolo 131 capoverso 1 CO. La prescrizione dell’intero credito decorre a partire dalla scadenza di ogni singola prestazione e dura finché quest’ultima non è adempita. Se una prestazione parziale non viene pagata entro tre anni dalla scadenza, si prescrive l’intero credito, sempre che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del credito e del debitore; l’intero credito è in ogni caso prescritto dopo dieci anni.

L’articolo 130 capoverso 2 CO, secondo cui, se la scadenza dell’obbligazione dipende da disdetta, la prescrizione comincia dal primo giorno per il quale poteva darsi la disdetta, è abrogato senza essere sostituito. Tale disposizione ha lo scopo di non permettere al creditore di ritardare il decorrere della prescrizione omettendo la disdetta. Si applica ad esempio a un mutuo la cui restituzione non è stata pattuita entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso. Tale mutuo deve essere restituito entro sei settimane dalla prima richiesta (Art. 318 CO). La prescrizione decorre dalla scadenza di questo termine, ossia sei settimane dopo la consegna del mutuo al mutuatario, e non dal giorno in cui vi è effettivamente disdetta. In considerazione, segnatamente, della riduzione generale del termine di prescrizione da dieci (art. 127 CO) a tre anni (art. 128 AP-CO), tale disciplinamento non appare più giustificato. Anche per i crediti la cui scadenza dipende da disdetta sarà quindi determinante la data d’inizio della loro esigibilità. Anche la giurisprudenza del Tribunale federale in merito al contratto stipulato con le casse di risparmio va nella stessa direzione84.

Art. 130 Termini; Termini assoluti; In caso di danni a persone

Per il diritto al risarcimento di un danno che sorge successivamente o il cui insorgere è difficilmente constatabile, il termine di prescrizione assoluto può comportare la prescrizione prima che sia insorto o constatato un danno. Un danno può sorgere successivamente soprattutto in caso di lesioni corporali e danni alla salute (p.es. a causa di amianto, determinati medicinali o sostanze radioattive). Spesso il danno all’integrità fisica è osservabile soltanto più di dieci anni dopo l’evento dannoso. Alle pretese risultanti da danni alla persona si applica pertanto un termine di prescrizione di 30 anni85. Danni alle persone possono verificarsi in seguito a lesioni corporali o morte (cfr. anche art. 45-49 CO).

82 Corrisponde anche all’art. 10 cpv. 1 CPVIM e all’art. 14:203 PECL e III.-7:203 DCFR.

83 Cfr. DTF 127 III 257, consid. 2b.

84 Cfr. DTF 91 II 442, consid. 5a–c; e inoltre il messaggio aggiuntivo del 1° ottobre 2010 concernente la modifica della legge sulle banche (averi non rivendicati), FF 2010 6629.

85 Analogamente art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR.