Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

Variante ad art. 129/130 Termine assoluto

La variante non distingue tra danni alle persone e altri danni. Ai fini dell’uniformità si applica a tutte le pretese un termine di prescrizione assoluto di 20 anni, indipendentemente dal fatto che si tratti di pretese tradizionali risultanti da un danno al patrimonio o a una cosa o di una pretesa risultante dal danno a una persona. Nella valutazione di questa variante occorre considerare che una proroga generale del termine da 10 a 20 anni avrà ripercussioni sul mercato delle assicurazioni e comporterà probabilmente un aumento dei premi assicurativi. Se questa variante dovesse essere preferita nella consultazione, occorrerebbe di conseguenza accorciare a 20 anni i termini di 30 anni previsti da alcune leggi speciali (p.es. art. 32 cpv. 1 LIG).

Art. 131 Effetti sulle pretese accessorie e le prestazioni periodiche

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 133 CO e disciplina la sorte degli interessi e delle pretese accessorie in caso di prescrizione del credito principale. Fanno ad esempio parte di tali diritti accessori la fideiussione, il credito risultante da pena convenzionale, l’obbligo di costituire un pegno o la pretesa di adempimento di un onere. La disposizione non si applica a pretese accessorie più estese, quali ad esempio l’interesse moratorio.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 131 capoverso 2 CO. Una volta prescritto l’intero credito si prescrivono anche le singole prestazioni parziali, sempre che non siano già prescritte autonomamente.

Art. 132 Computo dei termini

La disposizione riprende, senza modificarlo, l’articolo 132 CO vigente.

Art. 133 Modifica e rinuncia; Modificabilità dei termini

L’articolo contempla gli accordi in virtù dei quali un termine di prescrizione può essere prolungato o accorciato prima della sua scadenza, indipendentemente dal fatto che il credito sia già esigibile o meno.

In considerazione dei termini uniformi relativamente fissi, si propone di liberalizzare la possibilità di modificarli contrattualmente. Ciò consente di adattare i termini di prescrizione a un determinato tipo di credito. In virtù del principio della libertà contrattuale, l’accordo è valido indipendentemente dalla sua forma. Affinché sia dimostrabile si raccomanda tuttavia di concordare il prolungamento o l’accorciamento del termine per scritto.

Sono modificabili sia il termine di prescrizione relativo (cpv. 1) che quello assoluto (cpv. 2): il termine relativo minimo è di un anno86 e serve a proteggere la parte contraente più debole. La possibilità di prolungare il termine relativo a dieci anni corrisponde all’attuale giurisprudenza del Tribunale federale nel diritto in materia di reati e di indebito arricchimento87. Il termine di prescrizione assoluto può essere abbreviato fino a una

86 Previsto anche dall’art. 14:601 PECL e III.-7:601 DCFR.

87 Cfr. DTF 99 II 185, consid. 2a.