Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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durata minima di tre anni; la durata massima è di 30 anni88. Per le pretese risultanti da danni alle persone il termine di prescrizione assoluto non può pertanto essere prolungato.

Il capoverso 3 pone un limite alla riduzione dei termini di prescrizioni legali mediante le condizioni generali di contratto (CGC). Conformemente al diritto dell’Unione europea89, tale restrizione della libertà contrattuale si applica se si tratta di danni alle persone. Le condizioni generali di contratto che riducono il termine di prescrizione dei danni alle persone sono nulle, vale a dire che in tal caso si applica il termine di prescrizione legale di trenta o di tre anni. La riduzione del termine di prescrizione specificamente negoziata dalle parti contraenti è invece valida, a condizione che rientri nei limiti previsti dai capoversi 1 e 2. Per il resto il controllo delle CGC è retto dalla revisione del 17 giugno 2011 dell’articolo 8 LCSl90, secondo cui agisce in modo sleale chi utilizza a detrimento di una parte contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.

Anche l’inizio della decorrenza dei termini può essere modificato mediante un accordo tra le parti (cpv. 4). I nuovi termini non possono tuttavia essere inferiori o superiori ai termini minimi e massimi previsti dalla legge. Per contro, le parti non possono prevedere ulteriori motivi di sospensione o di interruzione, poiché questi sono disciplinati esaustivamente e sono di natura vincolante (cfr. art. 136 e 137 AP-CO).

Art. 134 Modifica e rinuncia; Rinuncia all’eccezione di prescrizione

La disposizione si rifà all’articolo 141 capoverso 1 CO (cfr. in merito PG n. 2.3.3 c).

Contrariamente al parere del Tribunale federale91, con la nuova legge si potrà rinunciare all’eccezione di prescrizione soltanto una volta scaduto il termine di prescrizione (cpv. 1). Non sarà invece più possibile rinunciare all’eccezione di prescrizione prima della scadenza del termine. In tal modo s’intende evitare che in un primo momento, in virtù della rinuncia del debitore, il creditore avvii un procedimento giudiziario e, successivamente, nel corso del procedimento, il debitore, una volta scaduto il termine di rinuncia, opponga la prescrizione. Ciò sarebbe possibile, dato che dopo la scadenza del termine di prescrizione, quest’ultimo non può più essere interrotto dal creditore nonostante la rinuncia all’eccezione di prescrizione, che costituisce soltanto un mezzo di difesa processuale.

Tuttavia la dichiarazione del debitore di rinunciare alla prescrizione prima della scadenza del termine non è nulla. Va piuttosto considerata come proroga del termine di prescrizione equivalente al periodo di tempo per cui vale la rinuncia (cpv. 3). Ne risultano le stesse conseguenze giuridiche, indipendentemente dal fatto che si tratti, dogmaticamente, di una modifica dei termini o di una rinuncia precedente la scadenza del termine di prescrizione.

Resta da risolvere la questione della durata per cui può essere fatta valere la rinuncia alla prescrizione. L’avamprogetto prevede un termine massimo di dieci anni (cpv. 2). Per il computo del termine non ci si fonda sul momento della rinuncia, bensì su quello della scadenza del termine di prescrizione. Se la rinuncia è dichiarata per una durata superiore

88 Cfr. art. 14:601 PECL e III.-7:601 DCFR.

89 Cfr. la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, GU L 95 del 21 aprile 1993, pag. 29 (Allegato, lett. a)

90 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241).

91 Cfr. DTF 132 III 226 e PG n. 2.3.3 c.