Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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ai dieci anni o a tempo indeterminato, il suo effetto si riduce alla durata massima consentita in virtù dei principi della nullità parziale modificata (art. 20 cpv. 2 CO).
Il debitore deve dichiarare la rinuncia nei confronti del creditore. Per ragioni di certezza del diritto e probatorie, la dichiarazione necessita della forma scritta secondo gli articoli 12 segg. CO (cpv. 1). La presente disposizione non contempla la mera omissione dell’eccezione di prescrizione nel procedimento. L’omissione è consentita in ogni caso, con la conseguenza che, vista la mancata eccezione, il giudice non può tenere conto della prescrizione (art. 127 cpv. 3 AP-CO).
Art. 135 Modifica e rinuncia; Effetti nei confronti di terzi
I capoversi 1 e 2 corrispondono, per quanto riguarda la rinuncia, all’attuale articolo 141 capoversi 2 e 3 CO. Una rinuncia non vale pertanto nei confronti degli altri debitori in caso di debito solidale (art. 146 CO) o prestazione indivisibile (art. 70 cpv. 2 CO), nonché nei confronti del fideiussore (art. 502 cpv. 2 CO). Ciò corrisponde al principio secondo cui gli accordi tra uno dei debitori e il creditore valgono soltanto nei confronti del debitore in questione. Secondo l’avamprogetto la stessa disciplina vale anche per la modifica dei termini.
Variante:
Le modifiche saranno invece valide per l’assicuratore, a condizione che sussista un credito diretto nei confronti di quest’ultimo (cpv. 3). Questa disposizione corrisponde alla proposta contenuta nell’avamprogetto di revisione e unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 55a cpv. 3)92. Pur derogando alle regole del debito solidale (cpv. 1), la disposizione si giustifica in considerazione del diritto di credito diretto del creditore nei confronti dell’assicuratore. L’avente diritto può agire in giudizio direttamente contro l’obbligato, ma anche contro l’assicuratore. Inoltre i due condebitori sono legati da un rapporto contrattuale che esisteva già prima dell’atto su cui si fonda il credito. Infine, la disposizione è conforme all’articolo 141 capoverso 4 AP-CO.
Art. 136 Sospensione
La disposizione corrisponde in gran parte all’attuale articolo 134 CO. Vengono elencati i casi in cui non è esigibile o è impossibile per il creditore imporre un credito. I motivi di sospensione di cui al capoverso 1 numeri 1-5, 7 e 8 corrispondono fondamentalmente al diritto vigente.
Una novità è costituita dal motivo di sospensione di cui al numero 6. In caso di morte del debitore la prescrizione è sospesa durante l’inventario per atto pubblico. La disciplina corrisponde all’articolo 586 capoverso 2 CC, che viene abrogato. Comporta la sospensione sia dei crediti a favore che dei debiti a carico dell’eredità.
Il numero 8 si rifà all’articolo 134 capoverso 1 numero 6. Secondo l’avamprogetto la prescrizione è sospesa soltanto nel caso in cui una pretesa non può essere fatta valere né in Svizzera né all’estero, ossia in particolare se non è dato alcun foro in Svizzera o all’estero. Infine, l’avamprogetto conferma esplicitamente la giurisprudenza del Tribunale
92 Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto di revisione e unificazione del diritto della responsabilità civile, pag. 220 (disponibile in versione tedesca e francese, il riferimento è alla versione tedesca).