Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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federale secondo cui la disposizione è applicabile soltanto se il creditore non può far valere il suo credito per motivi oggettivi, indipendenti dalle sue condizioni93.

In presenza di un motivo di sospensione, i termini di prescrizione relativo e assoluto non iniziano a decorrere o, dopo l’inizio, restano sospesi. Alla scadenza del giorno in cui viene a cadere il motivo di sospensione, comincia a decorrere il termine di prescrizione o, se era già iniziato, prosegue (cpv. 2). La disposizione corrisponde al diritto in vigore (art. 134 cpv. 2 CO).

Le parti non possono pattuire altri motivi di sospensione e neppure escludere i motivi previsti dalla legge. Continueranno invece a essere leciti gli accordi di dilazione. Questi ultimi riguardano la scadenza del credito e interessano, se del caso, solo indirettamente la prescrizione.

Non sono invece inseriti nel diritto generale in materia di prescrizione i motivi di sospensione secondo la LEF94, in particolare per i crediti e i debiti del fallito dalla dichiarazione di fallimento a dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori (art. 207 cpv. 3 LEF) nonché per i crediti nei confronti del debitore durante la moratoria (art. 197 cpv. 1 LEF). Poiché l’estromissione dal contesto specifico nuocerebbe alla certezza del diritto, nel capoverso 3 è fatta salva la legislazione sull’esecuzione e sul fallimento (cfr. art. 134 cpv. 3 CO). Inoltre, alcune leggi speciali prevedono ulteriori motivi di sospensione (p.es. art. 41 della legge federale del 4 dicembre 194795 sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, art. 13 cpv. 3 LAP96, art. 56 cpv. 1 legge federale del 25 settembre 191797 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese).

Art. 137 Interruzione e nuova decorrenza; atti interruttivi

La disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 135 CO. L’unica novità è costituita dall’interruzione mediante il ricorso a un rimedio giuridico. È stato pertanto modificato anche il titolo marginale che ora, invece di «Interruzione della prescrizione», recita «Interruzione e nuova decorrenza». Anche a livello europeo viene usata l’espressione «nuova decorrenza»98.

I motivi che comportano una nuova decorrenza, vanno ricercati nella sfera del debitore o in quella del creditore:

-- gli atti interruttivi del debitore sono atti mediante i quali il debitore riconosce il credito

(n. 1). Il riconoscimento può essere esplicito o tacito.

-- gli atti interruttivi del creditore sono atti mediante i quali il creditore fa valere il suo

diritto dinnanzi a un’autorità (n. 2). Se il creditore intenta un’azione presso un’autorità non competente, il termine non è interrotto. Per risolvere questo problema l’articolo 63

93 Cfr. DTF 88 II 283, consid. 3; DTF 90 II 428, consid. 9 e DTF 124 III 449, consid. 4.

94 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1).

95 RS 282.11.

96 Legge federale dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento economico del Paese (Legge sull’approvvigionamento del Paese; RS 531).

97 RS 742.211.

98 Cfr. art. 14:401 e 14:402 PECL.