Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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CPC99 prevede un termine di un mese per intentare l’azione presso il giudice o l’autorità competente e preservare così il termine originario.

Le iniziative private, ad esempio un richiamo per lettera raccomandata, non sono atti sufficienti a interrompere la prescrizione. Si è inoltre rinunciato a prevedere come motivo d’interruzione lo svolgimento di colloqui di mediazione. Il diritto vigente prevede numerosi mezzi per interrompere la prescrizione; mezzi che del resto nella prassi sono interpretati in modo molto generoso. Inoltre, appare opportuno che l’interruzione della prescrizione da parte del creditore sia connessa a determinati requisiti formali, così come previsto per le fattispecie dell’articolo 137 numero 2 AP-CO, riprese dal diritto vigente100.

Alla stregua del diritto vigente, i motivi d’interruzione sono vincolanti e pertanto le parti non possono né derogarvi né prevederne altri.

Art. 138 Interruzione e nuova decorrenza; nuova decorrenza

La disposizione si ricollega agli articoli 137 capoverso 1 e 138 CO e disciplina le conseguenze giuridiche dell’interruzione della prescrizione. Con l’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione (cpv. 1). A seconda del motivo dell’interruzione, il nuovo termine inizia a decorrere immediatamente dopo l’interruzione oppure, prima di decorrere nuovamente, il suo inizio è ritardato per un determinato periodo (cpv. 2):

-- nuova decorrenza immediata: con il riconoscimento del credito da parte del debitore

(art. 137 n. 1 AP-CO) inizia a decorrere il nuovo termine. Questa regola corrisponde all’articolo 137 capoverso 1 CO. In caso di esecuzione per debiti il termine ricomincia a decorrere a ogni singolo atto esecutivo. L’avamprogetto riprende quindi l’articolo 138 capoverso 2 CO. Al computo del termine si applica l’articolo 132 AP-CO, ossia il giorno in cui è interrotto il termine non viene contato per il computo del nuovo termine (art. 132 CO).

-- inizio ritardato: al fallimento e alla litispendenza si applica un’altra regola. In questi casi

il termine è ritardato fino a un determinato momento, ossia vi è un periodo in cui la prescrizione non decorre. Anche questo corrisponde, almeno dall’entrata in vigore del CPC, in larga misura al diritto vigente (cfr. art. 138 cpv. 1 e 3 CO). L’avamprogetto prevede inoltre che un credito non possa prescriversi neppure durante una procedura di ricorso101.

Art. 139 Interruzione e nuova decorrenza; durata del nuovo termine

Con l’interruzione ricominciano a decorrere sia il termine di prescrizione relativo che quello assoluto (cpv. 1). Dato che nel momento in cui ricomincia a decorrere il termine, il credito e il debitore sono di regola noti, è di solito determinante il termine relativo di tre anni. Se tuttavia il debitore ha riconosciuto il credito solo di principio, è anche ipotizzabile che si applichi il termine assoluto.

99 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile; RS 272).

100 Diversamente p.es. Germania, Inghilterra, Danimarca (cfr. PG n. 3.1).

101 Cfr. DTF 123 III 213, consid. 4 relativa alla prescrizione di una pretesa di risarcimento dinanzi al Tribunale federale.