Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 137 capoverso 2 CO. La disposizione disciplina due casi speciali in cui il creditore non è tenuto a esigere il credito il più presto possibile. Al posto del termine relativo breve s’intende quindi mantenere il termine odierno di dieci anni. Si tratta segnatamente del riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 LEF e della decisione di un giudice il cui dispositivo constati la presenza di una pretesa di diritto civile. Pertanto, se la pretesa è constatata dal giudice, decorre un nuovo termine di prescrizione di 10 anni, analogamente a quanto previsto dal diritto vigente. In caso di rigetto dell’azione, la questione della prescrizione è obsoleta. Se non si entra nel merito dell’azione ricomincia a decorre il termine generale.
Art. 140 Interruzione e nuova decorrenza; effetti per nuovi crediti
Questa disposizione è nuova. La proroga della prescrizione mediante nuova decorrenza sarà applicata anche ad altri crediti nei confronti dello stesso debitore che esistono allo stesso titolo giuridico accanto o in sostituzione del credito in questione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ciò vale già per le azioni di garanzia102. La stessa prassi è giustificata anche in altri casi, ad esempio nel caso di un diritto di risarcimento in sostituzione del credito originario.
Art. 141 Interruzione e nuova decorrenza; Effetti tra coobbligati
Il capoverso 1 riprende in linea di massima l’articolo 136 capoverso 1 CO. Secondo la giurisprudenza consolidata la regola si applica alla solidarietà perfetta, ma non agli obblighi per cause diverse (solidarietà imperfetta), poiché nel secondo caso ogni credito ha un termine di prescrizione diverso e quindi anche l’interruzione riguarda soltanto il singolo credito (cfr. PG n. 2.3.3 d)103. La disposizione va mantenuta fintanto che la solidarietà e il diritto di regresso restano intatti (cfr. PG n. 4.7). Il suo tenore tuttavia chiarisce che la nuova decorrenza si applica ai debitori solidali e ai condebitori soltanto se la prescrizione è stata interrotta dal creditore; si tratta di una questione in merito alla quale vige attualmente incertezza.
I capoversi 2 e 3 corrispondono all’articolo 136 capoversi 2 e 3 CO. Anche qui si chiarisce che deve essere il creditore a interrompere la prescrizione.
Variante:
Se sussiste un diritto diretto, l’interruzione nei confronti dell’assicuratore sarà in futuro valida anche nei confronti della persona civilmente responsabile e viceversa (cpv. 4). La disposizione corrisponde alla proposta dell’avamprogetto sul diritto in materia di responsabilità civile (art. 55b) ed è coerente con l’articolo 135 capoverso 3 AP-CO. Il principio è d’altronde già sancito negli articoli 83 capoverso 2 LCStr e 39 capoverso 2 LITC. L’interruzione nei confronti dell’assicuratore produce effetti nei confronti della persona responsabile soltanto fino all’importo della copertura assicurativa del danneggiato.
Art. 142 Credito con pegno mobiliare
102 Cfr. DTF 96 II 181, consid. 3b.
103 Cfr. DTF 127 III 257, consid. 6a.