Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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La disposizione riprende invariato l’articolo 140 CO. Nonostante la prescrizione, il creditore può far valere il suo diritto di pegno mobiliare.
2 Altre disposizioni del Codice delle obbligazioni
Art. 60
L’articolo 60 CO va abrogato; la prescrizione di pretese di risarcimento o riparazione risultanti da atti illeciti (art. 60 cpv. 1 CO) sarà armonizzata alla prescrizione nel diritto contrattuale e disciplinata nelle disposizioni riguardanti l’estinzione delle obbligazioni (art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è quindi sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto di dieci anni resta in linea di massima valido (art. 129 AP-CO); per le pretese risultanti da danni a persone è previsto un termine di prescrizione di 30 anni (art. 130 AP-CO).
Si rinuncia a un disciplinamento della prescrizione di pretese derivanti da un reato, attualmente previsto dall’articolo 60 capoverso 2. Nella prassi l’applicazione di questa disposizione si è rivelata difficile (cfr. PG n. 2.3.3 seg. e 4.6).
Va abrogato anche il disciplinamento riguardante l’imprescrittibilità dell’eccezione di cui all’articolo 60 capoverso 3 CO104. Secondo tale disposizione, la parte che è stata danneggiata da un «atto illecito» in occasione della conclusione del contratto, può rifiutare l’adempimento di una prestazione contrattuale anche dopo prescritta la pretesa di risarcimento derivante dall’atto illecito. La disposizione è d’importanza soprattutto per i contratti viziati da dolo (art. 28 CO) o da conclusione per timore (art. 29 CO), che in tal caso non sono vincolanti. Il suo campo d’applicazione è tuttavia molto ristretto. Fintanto che non è ancora scaduto il termine di cui all’articolo 31 capoverso 1 CO, la vittima del dolo o del timore non è ancora un debitore e non può quindi richiamarsi all’articolo 60 capoverso 3 CO per rifiutare la prestazione. Infine, la disposizione non è applicabile se la persona lesa ha approvato il contratto esplicitamente o con il suo comportamento (p.es. adempiendolo), riconoscendo in tal modo la liceità del credito. La disposizione si applica quindi soltanto se la vittima del dolo o del timore lascia passare il termine di un anno previsto dall’articolo 31 capoverso 1 senza contestare o approvare il contratto. D’altronde la dottrina definisce la disposizione dubbia, formulata in modo poco chiaro, inappropriata sotto il profilo della sistematica legislativa e senza importanze105.
Art. 67
Secondo l’avamprogetto, anche le pretese derivanti da indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO); l’articolo 67 capoverso 1 va quindi abrogato. Pertanto anche per le pretese risultanti da indebito arricchimento il termine di prescrizione relativo è prolungato da uno a tre anni (art. 128 AP-CO), mentre resta in vigore il termine assoluto di dieci anni (art. 129 AP-CO). Nell’ambito del diritto in materia di indebito arricchimento la proroga del termine di prescrizione relativo è particolarmente opportuna, poiché spesso non è a lungo chiaro per la vittima se, in seguito al fallimento della soluzione giuridica perseguita, sarà costretta a ricorrere alle pretese derivanti dall’indebito arricchimento.
104 Non così l’art. 31 cpv. 3 dell’avamprogetto sul diritto in materia di responsabilità civile.
105 Cfr. REY, N 1711.