Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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prescrizione. Il giudice deve tenerne conto d’ufficio e il termine non può essere né sospeso né interrotto.
Se entro due anni non è sollevata alcuna censura, il termine di censura assoluto sostituisce i termini di prescrizione del CO. Se invece il compratore ha notificato tempestivamente i difetti, nel far valere la sua pretesa deve sempre tenere conto dei termini di prescrizione (cfr. anche gli art. 38 seg. della Convenzione sui contratti di compravendita).
Art. 210 cpv. 1 e 3
Le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione si applicano anche alla garanzia per difetti della cosa, a condizione che il difetto venga notificato per tempo (cfr. art. 201 AP-CO). L’articolo 210 capoverso 1 CO può pertanto essere abrogato senza essere sostituito. Questo significa in particolare:
-- il termine relativo di tre anni decorre per tutte le pretese risultanti da difetti della cosa –
ossia per l’azione redibitoria o estimatoria, per le pretese di risarcimento e per un’eventuale corretta esecuzione pattuita per contratto – da quando si ha conoscenza del credito e del debitore (art. 128 AP-CO).
-- per il termine assoluto occorre procedere a una distinzione: in linea di massima il
termine decorre a partire dall’esigibilità della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo (art. 129 cpv. 1 AP-CO), ossia al momento della consegna della merce (cfr. art. 75 CO) e non quando si scopre il difetto. Lo stesso vale per un’eventuale eliminazione dei vizi pattuita per contratto. Il diritto al risarcimento dei danni decorre dal momento in cui è stato commesso l’atto dannoso, ossia dal momento della violazione del contratto (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Di regola tale momento coincide con la consegna della merce.
Le regole generali di prescrizione previste dall’avamprogetto sono conformi alla Convenzione sui contratti di compravendita. Non lo sono invece quelle del diritto vigente, poiché, nonostante il compratore possa notificare eventuali difetti e invocare una violazione del contratto anche dopo più di un anno, secondo l’articolo 210 capoverso 1 CO le relative pretese si prescrivono in un anno112.
L’articolo 210 capoverso 1bisCO si riferisce ai beni culturali. La disposizione specifica resta in vigore (cfr. le spiegazioni all’articolo 196a CO).
Non va abrogato neppure l’articolo 210 capoverso 2 CO. Se non ha ancora pagato la merce, il compratore può opporre l’eccezione per i difetti della cosa anche dopo la scadenza del termine di prescrizione, a condizione che abbia notificato per tempo i difetti conformemente all’articolo 201 AP-CO. Se ha notificato i difetti per tempo, il compratore può opporre anche l’eccezione di compensazione (art. 120 cpv. 3 CO).
L’articolo 210 capoverso 3 va abrogato senza essere sostituito. Secondo questa disposizione i termini di prescrizione brevi non si applicano se il venditore ha tratto deliberatamente in inganno il compratore. Si applica invece la regola generale dell’articolo 127 CO113. Poiché in futuro saranno generalmente valide le regole generali sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO), la disposizione diventa obsoleta.
112 Cfr. KOLLER, WKR, pag. 1 segg.; MOHS/HACHEM, pag. 1541 segg.
113 DTF 107 II 231, consid. 3a seg.