Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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Attualmente, in seguito a due iniziative parlamentari114, il Parlamento sta elaborando un progetto di revisione del diritto in materia di prescrizione delle azioni di garanzia. Il dibattito parlamentare sulla revisione si svolgerà nella sessione estiva 2011. Nell’elaborazione del messaggio sulla presente revisione generale del diritto in materia di prescrizione occorrerà tenere conto delle decisioni delle Camere federali, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei consumatori.
Art. 219 cpv. 3
Il termine di prescrizione assoluto di cinque anni è sostituito dai termini di prescrizione generali di tre e dieci anni (art. 128 seg. AP-CO). Il termine decorre a partire dal trasferimento della proprietà, ossia con l’iscrizione nel registro fondiario. Le parti possono concordare termini di prescrizione più lunghi (art. 133 AP-CO).
Analogamente a quanto previsto per la vendita di cose mobili, anche per l’acquisto di fondi s’intende introdurre un termine assoluto per la notifica di difetti. Tale termine e di cinque anni a contare dall’acquisto della proprietà (cfr. anche art. 370 cpv. 4 AP-CO).
Art. 251 Titolo marginale
Il termine di un anno è un termine di perenzione e può pertanto essere mantenuto. Il nuovo titolo marginale ha il seguente tenore: Perenzione e azione degli eredi.
Art. 315
Il termine di prescrizione breve previsto dall’articolo 315 CO in riferimento alle azioni per la consegna e l’accettazione del mutuo va abrogato e sostituito dalle disposizioni generali sulla prescrizione. L’azione del mutuatario per la consegna del mutuo e quella del mutuante per l’accettazione del mutuo si prescrivono in tre anni e il termine decorre dal momento in cui si ha conoscenza del mutuo e del mutuante o del mutuatario. (art. 128 AP-CO), ma al più tardi dieci anni dopo l’inizio dell’esigibilità (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Se le parti non hanno concordato il momento del trasferimento del mutuo, il termine decorre dal momento in cui è stato concluso il contratto di mutuo. Va osservato che le parti sono libere di concordare termini più brevi (art. 133 AP-CO).
Art. 341 Titolo marginale e cpv. 2
L’articolo 341 capoverso 2 CO rinvia alle norme generali sulla prescrizione. Poiché tali norme sono in linea di massima sempre applicabili, la disposizione è abrogata. Di conseguenza il titolo marginale dev’essere modificato.
Art. 370 cpv. 4
Come nel diritto in materia di acquisto (Art. 201 cpv. 4 e 219 cpv. 3 AP-CO) l’avamprogetto prevede per il committente un termine assoluto per notificare i difetti. Tale
114 06.490 IV. pa. Leutenegger-Oberholzer «Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell’articolo 210 del Codice delle obbligazioni» e 07.497 Iv. pa. Bürgi «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d’acquisto (art. 210 CO)».