Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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termine è di due anni, per le costruzioni immobiliari di cinque (cfr. le spiegazioni all’art. 201 cpv. 4 e 219 cpv. 3 AP-CO).
Art. 371
Indipendentemente dal fatto che si tratti di un’opera mobile o immobile, le pretese del committente per i difetti dell’opera (sia mobile che immobile) si prescriveranno in futuro secondo le disposizioni generali sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO; cfr. le spiegazioni all’art. 210 AP-CO).
Art. 454 Titolo marginale e cpv. 1 e 3
In futuro anche le azioni di risarcimento contro il vetturale si prescriveranno secondo le regole generali; l’articolo 454 capoverso 1 CO va quindi abrogato. Rispetto al diritto in vigore il termine sarà pertanto più lungo, il che in fondo non è giustificato dalla natura della cosa. Con il termine assoluto di otto giorni per la notifica dei danni previsto dall’articolo 452 capoverso 3 CO il problema è tuttavia attenuato. Inoltre, le parti possono concordare termini di prescrizione più brevi (art. 133 AP-CO). Infine, occorre osservare che la prescrizione può essere interrotta anche secondo il diritto vigente, ottenendo così una proroga del termine contraria al principio del rapido compimento.
Il capoverso 2 dell’articolo 454 sull’opposizione in via di eccezione resta in vigore (cfr. le spiegazioni all’art. 210 cpv. 2 CO).
Infine, l’articolo 454 capoverso 3 va abolito per gli stessi motivi dell’articolo 210 capoverso 3 CO (cfr. le spiegazioni a tale articolo).
Art. 507 cpv. 5
Dopo il pagamento del debito principale al creditore, il fideiussore può rivalersi nei confronti del debitore principale mediante un diritto di regresso autonomo, risultante dal rapporto giuridico esistente tra il fideiussore e il debitore principale (p.es. mandato, gestione d’affari senza mandato, indebito arricchimento) o mediante un diritto di regresso indiretto, in quanto dopo il soddisfacimento del creditore i diritti di quest’ultimo sono trasferiti per legge al fideiussore. L’articolo 507 disciplina questo diritto di regresso indiretto del fideiussore. In quanto lex specialis la norma prevale sull’articolo 149 capoverso 1 CO. Questo trattamento privilegiato del fideiussore è mantenuto anche con l’avamprogetto. S’intende tuttavia procedere a un adattamento alle disposizioni generali in materia di prescrizione, senza rivedere totalmente il diritto di regresso (cfr. PG n. 4.7). L’articolo 507 capoverso 5 AP-CO prevede pertanto che il termine relativo decorra soltanto a partire dal momento in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore e ha avuto conoscenza del debitore (cfr. p.es. anche l’art. 21 AP-LResp). Per l’inizio della decorrenza del termine assoluto, l’avamprogetto si fonda sul momento del soddisfacimento del creditore, evitando così, analogamente al diritto vigente, che il termine assoluto decorra a partire dall’esigibilità del debito principale.
Art. 591-593, 619 cpv. 1
Le disposizioni prevedono termini di prescrizione particolari per le azioni dei creditori contro un socio per debiti della società. L’articolo 591 CO accorcia da dieci a cinque anni