Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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Art. 878 cpv. 2
L’articolo 878 capoverso 1 CO disciplina un termine di perenzione117, che pertanto rimane in vigore invariato.
L’articolo 878 capoverso 2 disciplina invece la prescrizione del regresso di un socio che ha pagato più della sua parte. Come nel caso dell’articolo 507 capoverso 5 AP-CO s’intende mantenere un disciplinamento esplicito della prescrizione del regresso. In futuro si applicheranno tuttavia i termini generali previsti dall’avamprogetto (cfr. le spiegazioni all’art. 507 cpv. 5 AP-CO).
Art. 919
La disposizione va abrogata analogamente all’articolo 760 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 760 CO).
Art. 1070, 1071 cpv. 2, 1098 cpv. 1, 1143 cpv. 1 n. 18
I titoli di credito hanno perso importanza e vi è una chiara tendenza verso i titoli valori in forma non cartacea (titoli contabili). I termini di prescrizione brevi vanno quindi per ora mantenuti (art. 1069 e 1134 CO) e corrispondono all’articolo 70 della Convenzione sulla cambiale118 e all’articolo 52 della Convenzione sull’assegno bancario119.
De lege ferenda i motivi d’interruzione sono invece retti dalle disposizioni generali in materia di prescrizione (art. 137 seg. AP-CO). In quest’ambito non si giustifica una disciplina divergente e quindi gli articoli 1070 e 1071 capoverso 2 CO vanno abrogati. L’articolo 1071 capoverso 1 CO resta invece in vigore, poiché corrisponde all’articolo 71 della Convenzione sulla cambiale e in quanto lex specialis del diritto in materia di cambiali prevale sulla regola generale dell’articolo 141 capoverso 1 AP-CO. Dato che l’articolo 1070 CO è abrogato, occorre adattare i rinvii degli articoli 1098 e 1143.
L’articolo 1168 capoverso 3 CO disciplina un motivo particolare di sospensione. Analogamente ai motivi di sospensione specifici della LEF (cfr. le spiegazioni all’art. 136 AP-CO) anche questo motivo rimane in vigore.
3 Modifica del diritto vigente
Osservazione preliminare
La presente revisione si prefigge di dichiarare applicabili, laddove opportuno, le disposizioni generali del CO sulla prescrizione. Al fine di rendere evidente la portata di questo obiettivo, l’allegato elenca, per quanto possibile, tutte le leggi che contengono disposizioni da adattare. L’articolo 46 LCA120 non è stato adeguato poiché tra breve il Consiglio federale adotterà un messaggio su un disegno di revisione della LCA. Inoltre, si
117 Cfr. BSK-NIGG, art. 878 CO N 9 seg.; di parere diverso CHK-COURVOISIER, art. 878 N 5 con ulteriori rimandi.
118 Convenzione del 7 giugno 1930 che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (RS 0.221.554.1).
119 Convenzione del 19 marzo 1931 che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (RS 0.221.555.1).
120 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione; RS 221.229.1).