Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
il termine di prescrizione ordinario della responsabilità del singolo socio per i debiti della società (art. 568 CO), se la società è stata sciolta o il socio è uscito dalla società. Il termine di cinque anni si applica soltanto ai debiti della società per i quali il socio è responsabile personalmente e alle pretese dei creditori della società. Inoltre, il termine di prescrizione più breve vale soltanto se dopo cinque anni la pretesa non è già prescritta, ad esempio perché il termine di prescrizione ordinario è scaduto già prima dello scioglimento o dell’uscita. Il campo d’applicazione della disposizione è quindi molto ristretto. Lo scopo del termine di prescrizione più breve va ricercato in ragioni di equità, che hanno portato a disciplinamenti analoghi sia in Germania che in Francia115. Per tali motivi la regola speciale resterà in vigore anche con il nuovo diritto. Resteranno in vigore anche l’articolo 592, che prevede alcune deroghe all’articolo 591, e l’articolo 593 CO, che in quanto lex specialis prevale sull’articolo 141 capoverso 1 AP-CO (cfr. le spiegazioni agli art. 1070, 1071 cpv. 2, 1098 cpv. 1, 1143 cpv. 1 n. 18 AP-CO). Restano invariati anche gli articoli 26 capoverso 2 e 75 capoverso 2 LFus116, che prevedono un disciplinamento analogo.
Art. 678 cpv. 4
L’articolo 678 capoverso 4 CO è una disposizione speciale del diritto sull’indebito arricchimento che prevale sulla norma generale dell’articolo 67 capoverso 1 CO. La disposizione va abrogata poiché, ai fini dell’uniformità, de lege ferenda anche le pretese di restituzione si prescrivono secondo le disposizioni generali sulla prescrizione. Si applicano pertanto un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e un termine assoluto di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il termine assoluto inizia a partire dall’esigibilità del credito. La restituzione è esigibile dal momento della prestazione indebita.
Art. 760
La disposizione è da abrogare. L’idea dell’avamprogetto corrisponde al disciplinamento previsto dal diritto vigente (art. 760 cpv. 1 CO). Tuttavia il termine di prescrizione relativo sarà di tre anni e non più di cinque (art. 128 cpv. 1 AP-CO). La prescrizione speciale in caso di reato (art. 760 cpv. 2 CO) va pertanto abrogata analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. PG n. 2.3.3 seg. e 4.6).
Art. 864 cpv. 4
Il diritto vigente sancisce che le pretese si prescrivono in tre anni, con decorrenza dall’inizio dell’esigibilità (art. 864 cpv. 4 CO). Secondo l’avamprogetto i diritti di cui all’articolo 864 CO si prescrivono conformemente alle disposizioni generali sulla prescrizione, ossia in tre (termine relativo; art. 128 AP-CO) o dieci anni (termine assoluto; art. 129 AP-CO). Rispetto al diritto vigente si applicano pertanto di regola termini più lunghi. Tuttavia, tali termini possono essere accorciati nello statuto, entro i limiti previsti dall’articolo 133 AP-CO.
115 BSK-STAEHELIN, art. 591 CO N 1 segg.
116 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; RS 221.301).