Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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è rinunciato ad adattare i termini entro cui presentare la domanda d’indennizzo e di riparazione morale secondo la legge concernente l’aiuto alle vittime di reati121 (art. 25 LAV). La natura giuridica di questo termine, la sua durata e l’inizio della sua decorrenza sono stati accuratamente esaminati in occasione della recente revisione. La soluzione scelta tiene conto anche delle situazioni in cui la vittima non ha immediatamente conoscenza del danno.

Non sono state adattate neppure le legislazioni in materia di dogana, tasse di bollo, imposte, tassa d’esenzione dall’obbligo militare e diritto penale amministrativo. I termini di prescrizione sanciti in queste leggi seguono criteri particolari. I risultati della procedura di consultazione mostreranno se si auspica un adattamento parziale al diritto generale in materia di prescrizione anche in questo settore o addirittura un passaggio completo a tale sistema.

3.1 Legge del 26 giugno 1998122 sull’asilo

Art. 85 cpv. 3

Secondo il diritto vigente il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. L’idea dell’avamprogetto equivale a quella della legge sull’asilo, ma il termine relativo di un anno è sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è sempre di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il rimborso è esigibile a partire dalla sua insorgenza (art. 75 CO).

3.2 Legge federale del 14 marzo 1958123 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali

Art. 20 cpv. 1

Il termine vigente di un anno è molto breve, tanto più che si tratta di un termine di perenzione. Anche l’ambito della responsabilità della Confederazione sarà pertanto in futuro retto dalle disposizioni generali del CO sulla prescrizione (art. 20 cpv. 1 AP-LResp; art. 127 segg. AP-CO). Di conseguenza le pretese nei confronti della Confederazione si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza della pretesa e del responsabile (art. 128 AP-CO), ma al più tardi dieci o trent’anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).

Art. 21

Si è consapevolmente rinunciato a uniformare la prescrizione dei diritti di regresso (cfr. PG n. 4.7). Ciononostante s’intendono, entro certi limiti, adeguare i termini al diritto generale in materia di prescrizione. Anche i diritti di regresso della Confederazione saranno pertanto in futuro retti dalle disposizioni generali del CO sulla prescrizione. Tuttavia, il termine relativo decorrerà soltanto dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata e si è avuta conoscenza del funzionario responsabile. Il termine assoluto decorre dal giorno in cui è stato commesso l’atto dannoso, poiché la cessione legale non influisce sul decorso della prescrizione.

121 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5).

122 LAsi; RS 142.31.

123 Legge sulla responsabilità (LResp); RS 170.32.