Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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Art. 23
Infine anche il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio si prescriverà secondo le disposizioni generali del CO sulla prescrizione (art. 23 AP-LResp; art. 127 segg. AP-CO). Secondo l’avamprogetto tale diritto si prescrive in tre anni a partire dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del proprio credito e del debitore (art. 128 AP-CO) e al più tardi dieci anni a contare dal giorno in cui i doveri di servizio sono stati violati (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).
L’articolo 23 capoverso 2 va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO
(cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
3.3 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907124
art. 93
L’articolo 93 CC va abrogato, poiché alle pretese risultanti dal fidanzamento si applicheranno in futuro le regole generali di prescrizione del CO (art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di tre anni decorre dal giorno in cui si è avuto conoscenza del credito e del debitore (art. 128 AP-CO). Conformemente all’articolo 129 capoverso 1 AP-CO il termine di prescrizione assoluto scade dieci anni a contare dal giorno in cui il credito è esigibile. Secondo l’articolo 91 capoverso 1 CC le pretese risultanti dal fidanzamento sono esigibili dal giorno dello scioglimento.
Art. 455 nCC125
La disposizione del futuro diritto in materia di protezione degli adulti disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento o alla riparazione morale risultanti da una misura dell’autorità. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 455 nCC corrispondono all’articolo 60 capoverso 1 e 2 CO. È pertanto opportuno un adattamento alle regole generali di prescrizione del CO. I capoversi 1 e 2 sono pertanto abrogati e si applicano le regole generali di prescrizione (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
Se la lesione risulta dall’emanazione o dall’esecuzione di una misura permanente, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa decada o sia continuata da un altro Cantone (art. 455 cpv. 3 nCC). Questo disciplinamento esplicito va abrogato poiché è valido anche secondo il presente avamprogetto. Se il fatto dannoso non si esaurisce in un unico atto, ma costituisce una misura permanente, la prescrizione decorre soltanto dal momento in cui la misura permanente è conclusa (cfr. le spiegazioni all’art. 129 AP-CO).
Art. 586 cpv. 2
La disposizione è abrogata e introdotta come motivo di sospensione nell’art. 136 numero 6 AP-CO (cfr. le spiegazioni all’art. 136 AP-CO).
124 CC; RS 210.
125 Disposizione secondo la modifica del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione FF 2009 141); entrata in vigore: 1° gennaio 2013.