Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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Art. 601

L’articolo 601 CC disciplina la prescrizione dell’azione del legatario. In virtù del tenore della disposizione, si tratta di un termine di prescrizione. La prescrizione specifica è sostituita dalle disposizioni generali sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO).

Il termine di prescrizione relativo decorre dal giorno in cui il legatario ha avuto conoscenza del credito e del debitore (art. 128 AP-CO). In virtù dell’articolo 129 capoverso 1 AP-CO, il termine di prescrizione assoluto scade in ogni casi dieci anni dopo l’esigibilità del legato. Secondo l’articolo 562 capoverso 2 CC il diritto del legatario diventa esigibile dal momento in cui il gravato ha accettato la successione o non può più rinunciare alla stessa; inoltre, con la data stabilita nella disposizione a causa di morte, se tale data è posteriore alla comunicazione ufficiale (art. 558 CC).

Nel caso dei termini disciplinati dagli articoli 521 e 533 CC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina vigente, non si tratta invece di un termine di prescrizione, bensì di un termine di perenzione126. Nella dottrina vi sono invece opinioni divergenti in merito alla questione se il termine di cui all’articolo 600 CC sia un termine di prescrizione o di perenzione127. È più probabile che si tratti di un termine di perenzione, tanto più che la disposizione si rifà al disciplinamento delle azioni di nullità (art. 521 CC) e di riduzione (art. 533 CC), che contengono termini di perenzione.

Art. 637 cpv. 3

Secondo l’articolo 637 capoverso 1 CC, compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e l’acquirente. Saranno pertanto applicabili per analogia i nuovi termini per la notifica di difetti previsti nel diritto in materia di acquisto (cfr. art. 201 cpv. 4 AP-CO). In tal modo si tiene conto dell’attribuzione particolare del rischi nel diritto in materia di garanzia. La prescrizione è quindi retta dalle regole generali di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO); l’articolo 637 capoverso 3 CC va pertanto abrogato. Di regola il termine decorre dal giorno della divisione (art. 75 CO).

Secondo l’articolo 639 capoverso 2 CC la responsabilità solidale si prescrive in cinque anni. Secondo la dottrina vigente non si tratta di una prescrizione, bensì di un termine concernente il diritto di far valere la responsabilità solidale; il termine non può essere interrotto128. Scaduto il termine, la responsabilità solidale nei confronti del creditore decade. Se i debiti non sono stati suddivisi in occasione della divisione, ogni erede è responsabile nei confronti del creditore proporzionalmente alla suo quota ereditaria. La disposizione resta invariata.

Art. 754 Prescrizione dell’azione di risarcimento

Alle pretese di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa (art. 752 CC) e a quelle dell’usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di

126 PraxKomm Erbrecht-TARNUTZER-MÜNCH/ABT, art. 521 N 2 con altri rimandi; PraxKomm Erbrecht-HRUBESCH-MILLAUER, art. 533 N 1 con altri rimandi.

127 CHK-GÖKSU, art. 598–600 CC N 20 con altri rimandi.

128 CHK-GÖKSU, Art. 639 CC N 6 con altri rimandi.; di parere diverso PraxKomm Erbrecht- MABILLARD, art. 639 N 11 segg.