Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
apparecchi ed impianti (art. 753 CC) si applica, secondo il diritto vigente, un termine di prescrizione più breve, fondato su una lex specialis all’articolo 127 CO (art. 754 CC). Secondo l’articolo 754 il termine di prescrizione non decorre dalla fine dell’usufrutto, bensì soltanto dal momento della restituzione della cosa, ossia dal momento in cui ne entra in possesso il proprietario o l’erede.
In futuro tali pretese si prescriveranno secondo le regole generali di prescrizione (art. 754 AP-CC cpv. 1, art. 127 segg. AP-CO); tuttavia il termine assoluto non decorre dall’esigibilità del credito o dal giorno in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno, bensì dal momento della restituzione (art. 754 cpv. 2 AP-CC). Va osservato che per quanto riguarda le pretese di rimborso delle spese da parte dell’usufruttuario, tale momento coincide con l’esigibilità (art. 753 cpv. 1 CC). Si tratta quindi di un mero chiarimento.
In riferimento alle pretese del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa (art. 752 CC), il momento dell’inizio della decorrenza non coincide con quello dell’atto che ha causato il danno, previsto dalle regole generali di prescrizione. Infatti, se il fatto dannoso si verifica all’inizio dell’usufrutto, in caso di una durata di più anni dell’usufrutto il diritto di risarcimento sarebbe già prescritto. È pertanto giustificato un disciplinamento divergente.
L’articolo 790 capoverso 2 CC resta in vigore. Dal momento in cui diventano un debito personale dell’obbligato, le singole prestazioni sottostanno al termine generale di prescrizione.
Art. 911 cpv. 3
L’articolo 911 capoverso 3 CC va abrogato. In futuro il diritto sull’eccedenza si prescrive secondo le regole generali di prescrizione del CO (art. 127 segg. AP-CO). Pertanto il diritto si prescrive in tre anni dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del diritto e dell’obbligato (art. 128 AP-CO), e in ogni caso dieci anni dopo l’inizio dell’esigibilità del diritto (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il diritto sull’eccedenza è esigibile al momento della vendita della cosa. Ciò risulta dalla natura del rapporto giuridico.
L’articolo 929 capoverso 2 resta in vigore poiché, nonostante la disposizione parli di prescrizione, secondo la dottrina vigente si tratta di un termine di perenzione129.
L’articolo 934 capoverso 1bisCC sancisce una norma speciale per i beni culturali. Anche questa disposizione resta invariata (cfr. le spiegazioni all’art. 196a CO).
Art. 49 Titolo finale CC
Con l’entrata in vigore della presente revisione i diritti non ancora prescritti, si prescriveranno in linea di massima secondo il nuovo diritto (art. 49 cpv. 1 AP-Titolo finale CC). In quanto situazione permanente, la prescrizione non ancora scaduta costituisce un diritto non acquisito130 secondo il principio sancito nell’articolo 4 Titolo finale CC. Tale regola va applicata sia nell’ambito del diritto privato federale sia nei casi in cui le leggi di diritto pubblico da modificare rinviano alle disposizioni generali del CO sulla prescrizione.
129 BSK-STARK/ERNST, art. 929 CC N 4.
130 BROGGINI, pag. 506 seg.