Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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Dall’articolo 49 capoverso 2 CC consegue che per i termini di prescrizione che secondo il diritto vigente sono più lunghi rispetto al diritto futuro, il termine ricomincia a decorrere con l’entrata in vigore del nuovo diritto. Tale regola si applicherà soprattutto in caso di diritti contrattuali prioritari, nel cui caso il termine del diritto anteriore di dieci anni (art. 127 CO) sarà spesso sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO). S’intende così evitare che un creditore che ha acquisito un credito secondo il diritto anteriore e tiene conto di un termine di prescrizione di dieci anni non possa più esigere il suo credito poiché secondo il nuovo diritto il termine di prescrizione sarebbe già decorso.
Variante ad art. 49 Titolo finale CC
La variante concerne soltanto il capoverso 2, mentre il capoverso 1 è identico all’art. 49 capoverso 1 AP-Titolo finale CC e il capoverso 3 corrisponde all’articolo 49 capoverso 2 AP-Titolo finale CC. Secondo il capoverso 2 della variante i diritti si prescriveranno conformemente al nuovo diritto anche se il termine di prescrizione assoluto è scaduto secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto. Il nuovo diritto non sarà invece applicabile se secondo il diritto anteriore è scaduto anche il termine di prescrizione relativo.
L’effetto retroattivo del nuovo diritto tiene conto della volontà politica di migliorare la protezione delle vittime di danni tardivi. Poiché il compimento della prescrizione non cancella la pretesa, bensì concede al debitore soltanto la possibilità di rifiutare la prestazione, l’effetto retroattivo proposto è giustificato. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che l’effetto retroattivo è contrario al principio della certezza del diritto, tanto più che potrebbe consentire di riaprire procedimenti già passati in giudicato. In tal caso è ipotizzabile che, in seguito al compimento della prescrizione constatata con decisione passata in giudicato, il debitore rinunci a conservare ulteriormente i documenti probatori e quindi verrebbe a trovarsi in difficoltà nel caso in cui la pretesa diventasse di nuovo esigibile. Il risultato della procedura di consultazione dovrà indicare se l’interesse a una migliore protezione delle vittime di danni tardivi prevale sul principio della certezza giuridica.
3.4 Legge federale del 18 giugno 1993131 sulla responsabilità per danno da prodotti
Art. 9 e 10 Prescrizione
In futuro le pretese risultanti dalla LRDP si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 9 AP-LRDP; art. 127 segg. AP-CO). Come nel diritto vigente, il termine di prescrizione relativo sarà di tre anni (art. 128 cpv. 1 AP-CO). Tuttavia non sarà più sufficiente la condizione secondo cui l’avente diritto «avrebbe dovuto avere conoscenza»; egli dovrà avere effettivamente conoscenza dell’identità del produttore e del danno (art. 128 cpv. 2 AP-CO).
Occorre inoltre abrogare il termine di perenzione di dieci anni dell’articolo 10 LRDP. Secondo le regole di prescrizione del CO si applica un termine di prescrizione assoluto di dieci o trent’anni (art. 129 seg. AP-CO). Anche se contraria alla direttiva CEE del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti
131 LRDP; RS 221.112.944.