Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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difettosi (cfr. art. 10 par. 2 della direttiva)132, la proposta è coerente al sistema globale svizzero.

3.5 Legge federale dell’11 aprile 1889133 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 6 Prescrizione

In futuro le pretese di risarcimento del danno si prescriveranno conformemente alle regole generali del CO (art. 6 cpv. 1 AP-LEF; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo vigente di un anno è prolungato a tre anni (art. 128 AP-CO); il termine assoluto di dieci anni è mantenuto (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Il capoverso 2 dell’articolo 6 LEF va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 cpv. 2 CO).

Art. 149a cpv. 1

Come nel caso di una decisione giudiziaria (cfr. art. 139 cpv. 2 AP-CO), il creditore con un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni non è tenuto a esigere quanto prima il pagamento del credito. Al posto della regola generale di prescrizione può quindi essere mantenuto il disciplinamento speciale dell’articolo 149a LEF. In adeguamento all’articolo 139 capoverso 2 AP-CO il termine sarà di dieci e non più di vent’anni (art. 149a cpv. 1 prima metà del periodo AP-LEF). Nei confronti degli eredi rimane in vigore il termine di un anno (art. 149a cpv. 1 seconda metà del periodo AP-LEF).

Gli articoli 207 capoverso 3 e 297 capoverso 1 LEF rimangono in vigore in quanto motivi speciali di sospensione (cfr. spiegazioni all’art. 136 AP-CO).

Art. 292 Prescrizione

Secondo il diritto vigente l’azione revocatoria «è perenta» due anni dopo il verificarsi del pertinente stato di insolvenza. Secondo il messaggio sulla modifica della procedura di risanamento questa regola non è più appropriata ed è probabilmente frutto di una svista del Legislatore. Si tratta in realtà di un termine di prescrizione, che può essere interrotto. L’articolo 292 va pertanto adeguato134. In futuro saranno applicate le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO). Di conseguenza il termine assoluto di dieci anni decorre con l’inizio dell’esigibilità dell’azione revocatoria (art. 129 cpv. 1 AP-CO). È determinante il momento in cui sorge l’obbligazione (art. 75 CO). Si tratta del momento in cui è notificato l’attestato di carenza di beni o dichiarato il fallimento (cfr. art. 285 cpv. 2 LEF). Il termine di prescrizione relativo di tre anni decorre dal momento in cui il creditore ha conoscenza del credito e dell’identità del debitore (art. 128 AP-CO).

Disposizione finale della modifica del ...

Per gli attestati di carenza di beni rilasciati precedentemente all’entrata in vigore della presente modifica, il nuovo termine di prescrizione di dieci anni (art. 149a cpv. 1 AP-LEF)

132 Direttiva 85/374/CEE; GU n. L 210 del 7/08/1985, pag. 29–33.

133 LEF; RS 281.1.

134 Messaggio dell’8 settembre 2010 sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (procedura di risanamento; FF 2010 5667, pag. 5689, con altri rimandi).