Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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decorre dall’entrata in vigore della modifica. Sotto il profilo materiale questa disposizione corrisponde all’articolo 2 capoverso 5 delle disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994 e all’articolo 49 capoverso 2 AP-Titolo finale CC.

3.6 Legge federale del 7 ottobre 1983135 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione

Art. 11 cpv. 2

Le istituzioni di promozione della ricerca esigono la restituzione delle somme versate a torto o il cui destinatario, nonostante diffida, disattenda gli obblighi imposti (Art. 11 cpv. 1 LPRI). Secondo la legge in vigore il diritto alla restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, in ogni caso però in cinque anni dal momento in cui tale diritto è sorto (art. 11 cpv. 2 LPRI). Secondo il nuovo diritto le pretese si prescriveranno in tre anni dal momento in cui il finanziatore ha avuto conoscenza del proprio diritto e dell’identità del debitore (art. 128 AP-CO), in ogni caso però in dieci anni dal momento in cui il diritto è esigibile (art. 129 cpv. 1 AP-OR). L’inizio dell’esigibilità corrisponde al momento in cui sorge il diritto (art. 75 CO).

3.7 Legge militare del 3 febbraio 1995136

Art. 143 Prescrizione

Secondo il diritto vigente le pretese di risarcimento contro la Confederazione si prescrivono in un anno da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in cinque anni da quando è stato commesso l’atto che ha causato il danno (art. 143 cpv. 1 LM). In futuro saranno applicati un termine relativo di tre e uno assoluto di dieci anni (art. 128 segg. AP-CO). Anche le pretese dirette della Confederazione contro un militare o una formazione si prescrivono secondo queste regole (Art. 143 cpv. 1 AP-LM).

Le regole generali di prescrizione del CO si applicano pure ai diritti di regresso della Confederazione contro militari e formazioni (art. 138 LM). Il termine relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la Confederazione ha versato il risarcimento e conosce il militare responsabile (art. 143 cpv. 2 AP-LM). Il termine assoluto decorre dal momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno, dato che la surrogazione non influisce sul decorso della prescrizione. In tal modo si ottiene una certa uniformità anche per la prescrizione di pretese di regresso, senza tuttavia procedere a una revisione globale. (cfr. anche art. 21 AP-LResp).

L’articolo 143 capoverso 3 LM va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).

In futuro l’interruzione della prescrizione sarà retta dagli articoli 137 segg. AP-CO. Come nel diritto vigente la prescrizione sarà interrotta anche mediante la richiesta scritta di risarcimento presentata al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Art. 143 cpv. 4 AP-LM).

135 LPRI; RS 420.1

136 LM; RS 510.10.