Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
3.8 Legge federale del 4 ottobre 2002137 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 65 Prescrizione
L’articolo 65 LPPC disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, per i danni causati illecitamente a terzi durante i servizi d’istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale insegnante e dei militi della protezione, nonché la prescrizione del diritto di regresso delle autorità statali contro il personale insegnante o i militi della protezione civile. La disposizione corrisponde all’articolo 143 LM ed è modificata analogamente a quest’ultima. Si può quindi rinviare alle spiegazioni all’articolo 143 LM.
3.9 Legge federale dell’8 ottobre 1982138 sull’approvvigionamento economico del Paese
Art. 15 secondo periodo
Ai fini dell’uniformità e analogamente alle azioni revocatorie di cui agli articoli 285 segg. LEF, le azioni revocatorie di cui all’articolo 15 LAP si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione. Il rinvio generale alla LEF è pertanto sufficiente e il secondo periodo dell’articolo 15 si può stralciare.
Art. 36 Prescrizione
Secondo il diritto vigente le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 32 e 34 LAP si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia dei fatti da cui sono nate, ma al più tardi in cinque anni a contare dal giorno in cui sono nate (art. 36 cpv. 1 primo periodo LAP). Le pretese che possono essere fatte valere dalle persone lese giusta l’articolo 32 capoverso 4 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui queste hanno avuto notizia del recupero, da parte della Confederazione, delle merci o dei profitti pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi entro cinque anni da tale ricupero (art. 36 cpv. 3 LAP).
In futuro le pretese della Confederazione e quelle delle persone lese si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO), ossia in tre anni a contare dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso dieci anni a contare dal giorno in cui le pretese sono nate o è stato commesso l’atto che ha causato il danno (art. 129 AP-CO). Il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale per le pretese risultanti da un reato (art. 36 cpv. 1 secondo periodo LAP) va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
In futuro anche i motivi d’interruzione saranno retti dalle disposizioni del CO (art. 137 segg. AP-CO). Tali disposizioni sono più severe rispetto al diritto vigente, secondo cui la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione (art. 36 cpv. 2 LAP).
137 LPPC; RS 520.1.
138 Legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP); RS 531.