Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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3.10 Legge del 5 ottobre 1990139 sui sussidi

Art. 32 Prescrizione

Secondo il diritto vigente i crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni (art. 32 cpv. 1 LSu). Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in un anno, dal giorno in cui l’autorità di decisione o l’autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita (art. 32 cpv. 2 LSu).

Secondo l’avamprogetto, le regole di prescrizione del CO si applicano a tutte le pretese risultanti dalla LSu (art. 32 cpv. 1 AP-LSu; art. 127 segg. CO). Le pretese risultanti da aiuti finanziari o indennità si prescrivono pertanto in tre anni a contare dal giorno in cui si ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore (art. 128 cpv. 2 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni dall’inizio dell’esigibilità del credito (art. 129 cpv. 1 AP-CO).

La regola speciale dell’articolo 32 capoverso 3 LSu resta in vigore, poiché in caso contrario determinate pretese si prescriverebbero prima che scada il termine di utilizzazione (cfr. anche la regola speciale per l’usufrutto di cui all’art. 754 AP-CC). In seguito a una modifica redazionale, il termine assoluto decorre dall’«inizio dell’esigibilità» del credito.

L’attuale capoverso 4 dell’articolo 32 LSu va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).

Art. 33

L’articolo 33 LSu va abrogato. L’interruzione e la sospensione dei termine saranno rette dalle regole del CO (cfr. le spiegazioni agli art. 136 e 137 AP-CO). La diffida scritta di pagamento non sarà pertanto più considerata un motivo d’interruzione. È abrogato anche il disciplinamento secondo cui il termine di prescrizione è sospeso fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera. Tale disciplinamento è sostituito dal principio secondo cui i termini di prescrizione sono sospesi fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi oggettivi (art. 136 cpv. 1 n. 8 AP-CO).

3.11 Legge federale del 13 dicembre 1974140 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati

Art. 6 cpv. 2 e 3

Il diritto alla restituzione dei contributi si prescrive conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (cpv. 2; art. 127 segg. AP-CO), ossia in tre anni dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del proprio diritto e dell’identità della persona cui incombe la restituzione (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni a contare dall’inizio dell’esigibilità (art. 129 AP-CO). Il diritto alla restituzione è esigibile dal momento della ricezione indebita del contributo o dal momento del mancato adempimento delle condizioni (cfr. art. 6 cpv. 1 LF su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati).

139LSu; RS 616.1.

140 RS 632.111.72.