Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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L’interruzione e la sospensione dei termini sono rette dalle disposizioni del CO; il capoverso 3 è pertanto abrogato (cfr. le spiegazioni all’art. 33 LSu e agli art. 136 e 137 AP-CO).

3.12 Legge federale del 20 giugno 1930141 sull’espropriazione

Art. 14 cpv. 2

L’espropriante che rinuncia all’esecuzione dell’espropriazione deve risarcire l’espropriato del danno causato dalla procedura di espropriazione. Secondo l’avamprogetto tale risarcimento dei danni si prescrive conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 14 cpv. 2 AP-LEspr; art. 127 segg. AP-CO), ossia in tre anni a contare dal giorno in cui l’espropriato ha conoscenza del diritto al risarcimento e dell’identità dell’espropriante (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è di dieci anni e non decorre dal momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno, bensì dal momento della dichiarazione di rinuncia (cfr. anche art. 754 AP-CC e art. 32 cpv. 3 AP-LSu).

Art. 105 Prescrizione

Il diritto di ottenere la retrocessione si prescrive in tre anni dal momento in cui si ha avuto conoscenza del diritto e dell’identità del debitore (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni dall’esigibilità del diritto alla retrocessione (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il momento dell’esigibilità risulta dall’articolo 102 LEspr e coincide con la scadenza dei termini di cui all’articolo 102 capoverso 1 lettere a e b LEspr oppure nel caso di cui all’articolo 102 capoverso 1 lettera c LEspr con l’avviso a chi ha diritto a ottenere la retrocessione e, in caso di omissione, con l’alienazione o l’utilizzazione per un altro scopo (cfr. art. 104 LEspr).

3.13 Legge del 24 giugno 1902142 sugli impianti elettrici

Art. 37

I diritti al risarcimento risultanti dalla LIE si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO). Il breve termine di due anni dal giorno in cui è avvenuto il danno è quindi sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e da un termine assoluto di dieci o trent’anni (art. 129 seg. AP-CO).

3.14 Legge federale del 19 dicembre 1958143 sulla circolazione stradale

Art. 83 Prescrizione

In futuro le pretese di risarcimento o di riparazione derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 83 cpv. 1 AP-LCStr; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di due anni è quindi sostituito da un termine di tre anni (art. 128

141 LEspr; RS 711.

142 LIE; RS 734.0.

143 LCStr; RS 741.01.