Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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Art. 34 cpv. 3

L’articolo 34 capoverso 3 LNI disciplina la prescrizione dell’azione di regresso dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato. In analogia all’articolo 83 capoverso 3 AP-LCStr e all’articolo 39 AP-LITC l’avamprogetto sostituisce il termine relativo di un anno con un termine di tre anni. Come nel diritto vigente il termine decorre dal momento in cui la prestazione è stata integralmente fornita ed è nota l’identità del responsabile (cfr. le spiegazioni all’art. 83 LCStr, nonché agli art. 21 LResp, 143 LM e 65 LPPC).

3.18 Legge federale del 23 settembre 1953148 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Art. 124 cpv. 1

Ai crediti derivanti da atti di avaria comune si applicheranno in futuro le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 124 cpv. 1 AP-LNM; art. 127 segg. AP-CO). Il termine di due anni è pertanto sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e da un termine assoluto di dieci anni (art. 129 AP-CO).

Si è invece consapevolmente rinunciato ad adattare l’articolo 87 capoverso 2 LNM. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 1993 per eliminare una contraddizione con la Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, ratificata dalla Svizzera149. Occorre quindi mantenere la conformità del diritto interno con il diritto internazionale.

3.19 Legge federale del 21 dicembre 1948150 sulla navigazione aerea

Art. 68 Prescrizione

Secondo l’avamprogetto le pretese di risarcimento si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 68 AP-LNM; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è di dieci anni e decorre dal giorno in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).

3.20 Legge del 7 ottobre 1983151 sulla protezione dell’ambiente

Art. 59c cpv. 1

Secondo il diritto vigente le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del CO (art. 59c cpv. 1 LPAmb). In futuro si applicheranno invece le regole generali di prescrizione del CO (art. 59c cpv. 1 AP-LPAmb; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo sarà quindi di tre anni e quello assoluto di dieci o trent’anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).

L’articolo 59c capoverso 2 LPAmb resta in vigore. Le pretese di risarcimento del danno causato dall’utilizzazione di organismi patogeni si prescrivono in ogni caso in 30 anni. Il

147 LNI; RS 747.201.

148 LNM; RS 747.30.

149 Cfr. FF 1992 II 1313, pag. 1334

150 LNA; RS 748.0.

151 LPAmb; RS 814.01.