Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Avamprogetto di LCart posto in consultazione

persone fisiche. Occorre tuttavia essere consapevoli che le procedure penali nei confronti di persone fisiche, da cui potrebbe risultare una pena detentiva, durano più a lungo e richiedono un maggior numero di risorse rispetto alle attuali procedure amministrative. Alcuni accertamenti effettuati hanno evidenziato che questa modifica radicale potrebbe comportare dei rischi per l’applicazione del diritto dei cartelli e, in definitiva, per la concorrenza efficace. In assenza di altri provvedimenti, il programma di clemenza, che si dimostra oggi efficace, ne verrebbe indebolito. Sarebbe molto illusorio pensare che un’impresa, in futuro, decida di notificare volontariamente una violazione del diritto dei cartelli a cui ha partecipato se, pur essendo essa stessa esentata dalla sanzione, fosse in ogni caso inflitta una pena ai suoi collaboratori15.

In alternativa alle sanzioni penali, con i relativi svantaggi descritti, vi è la possibilità di introdurre provvedimenti amministrativi a scopo preventivo. In effetti, un divieto di esercitare l’attività professionale analogo a quello già previsto nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari per tutelare la concorrenza permetterebbe di citare direttamente in giudizio i collaboratori e, allo stesso tempo, di tutelare la concorrenza in una prospettiva futura. Gli svantaggi dell’alternativa «provvedimenti amministrativi» sono meno accentuati.

Altre regolamentazioni istituzionali alternative sono state respinte. Fra queste, in particolare, un’unica procedura di diritto penale amministrativo rivolta simultaneamente contro le imprese e i collaboratori responsabili coinvolti in un accordo orizzontale. Se, ad esempio, nell’ambito di un accordo in materia di cartelli, fossero indagate una decina di imprese e, per ognuna di queste, tre collaboratori che si accusano a vicenda, l’unificazione della procedura nei confronti di persone e imprese, visto il numero elevato di parti in causa, consentirebbe solo in apparenza di ottenere un risparmio. Sarebbe inoltre inopportuno modificare il diritto procedurale a causa di un’unica forma di comportamento dannoso per la concorrenza. La forma degli accordi esistenti può spesso essere determinata solo mediante accertamenti, inoltre un trattamento degli accordi orizzontali diverso da quello previsto per gli accordi verticali e in caso di abuso di potere di mercato metterebbe in discussione la giurisprudenza ancora in fase di sviluppo sui provvedimenti amministrativi secondo la LCart introdotti nel 2003. Applicato all’ambito istituzionale, che prevede il testo posto in consultazione il 30 giugno 2010, la procedura amministrativa è per le imprese un diritto procedurale più adeguato rispetto alla procedura penale amministrativa.

La possibilità di agire nei confronti di persone fisiche in una procedura secondo la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo DPA16, non è stata presa in considerazione per diversi motivi, ma in caso di ulteriore perseguimento potrebbe rappresentare un’opzione alla variante B.

15 Alla necessità di estendere il programma di clemenza delle imprese ai collaboratori coinvolti si opporranno però probabilmente delle considerazioni di fondo (coerenza con la fonte principale del diritto penale, che non prevede una regolamentazione sui programmi di clemenza), cfr. precedente punto 1.1.4 e seguente commento all’art. 53a cpv. 3.

16 Cfr. perizia Heine/Roth, consultabile sul sito Internet http://www.seco.admin.ch/themen/02860/04210/index.html?lang=de.