Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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Avamprogetto di LCart posto in consultazione
Le persone che hanno mostrato un’inclinazione a violare il diritto dei cartelli dovrebbero essere temporaneamente sottoposte, secondo la variante A, al divieto di operare in una posizione di responsabilità nelle imprese coinvolte nel cartello. Si tratta quindi di un divieto di esercitare l’attività professionale analogo a quello previsto dalla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari. Rinunciare a perseguire le persone fisiche in via penale equivale a mantenere una struttura semplice (nessun intervento del Ministero pubblico della Confederazione né del Tribunale penale federale). Il carattere preventivo dei provvedimenti amministrativi deve essere chiaro affinché questi possano essere distinti dai provvedimenti penali; i provvedimenti amministrativi devono quindi essere definiti in modo da ridurre il rischio di ulteriori violazioni in materia di cartelli o da compensare i profitti derivanti da tali violazioni. L’obiettivo non è quindi di punire la persona con una sanzione consistente in una prestazione espiatoria, ma di proteggere la concorrenza in modo preventivo. Il rischio di intralcio alla concorrenza può essere circoscritto non soltanto tramite la minaccia di sanzioni in caso di violazione, ma anche con la prospettiva di un possibile divieto totale o parziale di esercitare l’attività professionale allo scopo di proteggere la concorrenza. Questi provvedimenti dovranno tener conto delle prescrizioni legali della CEDU. Anche gli adeguamenti istituzionali proposti in occasione della consultazione del 30 giugno 2010 concernente la legge sui cartelli (chiara separazione tra l’autorità d’inchiesta e l’autorità decisionale) e il miglioramento del rispetto delle esigenze di uno Stato di diritto che ne deriva dovrebbero svolgere un ruolo positivo nell’introduzione dei provvedimenti amministrativi concernenti le persone fisiche si dovrebbero considerare. Inoltre, tali provvedimenti si integrano bene nel modello istituzionale proposto e non contravvengono all’obiettivo perseguito, che mira ad accelerare le procedure in materia di diritto dei cartelli18.
Il divieto di esercitare l’attività professionale può essere imposto direttamente alla persona che si è comportata in modo contrario al diritto dei cartelli. Tuttavia, l’obbligo di non assumere una determinata persona in un determinato posto per un certo periodo può anche essere imposto all’impresa (cfr. protezione della garanzia nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari). In questo secondo caso, la ratio legis risiede nel fatto che la violazione del diritto dei cartelli ha posto l’impresa nella situazione di essere sorvegliata, e ciò fa sì che possano esserle imposte misure organizzative preventive. Questo secondo caso presenta il vantaggio di distinguere più chiaramente le misure adottate dal diritto penale. La persona interessata deve tuttavia poter usufruire, nell’ambito della procedura amministrativa nei confronti dell’impresa, di pieni diritti di parte per quanto riguarda la sua posizione personale, il che comporterebbe grandi difficoltà procedurali e depone a sfavore della soluzione che obbliga l’impresa a non assumere determinate persone.
L’imposizione di un divieto di esercitare un’attività al collaboratore responsabile presenta il vantaggio di consentire allo stesso tempo che gli vengano confiscati gli elementi di salario e di bonus ottenuti grazie alla violazione della concorrenza. Una tale confisca compensa l’arricchimento realizzato grazie alla violazione del diritto
18 In merito alle garanzie procedurali della CEDU e all’adozione dei provvedimenti amministrativi, cfr. perizia Heine/Roth (consultabile sul sito Internet http://www.seco.admin.ch/themen/02860/04210/index.html?lang=de). In merito salvaguardia dei diritti di parte, cfr. precedente punto 1.1.4 e seguente punto 2.2.