Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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La variante di una procedura secondo il diritto penale d’impresa non sarebbe un’opzione realizzabile. Un passaggio al modello del diritto penale d’impresa secondo il Codice penale (CP) non costituirebbe infatti una soluzione appropriata poiché – contrariamente alla LCart – esso parte dal presupposto della responsabilità principale della persona fisica. Fatta eccezione per particolari reati, una responsabilità (sussidiaria) dell’impresa interviene soltanto se, per carente organizzazione interna, il reato commesso non può essere ascritto a una persona fisica determinata (art. 102 cpv. 1 CP). Inoltre, anche nel caso dei reati secondo l’articolo 102 capoverso 2 CP, per i quali l’impresa è perseguita autonomamente, si giunge a una sanzione soltanto se l’impresa non ha preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato. Nel diritto dei cartelli, l’impresa non è tuttavia sanzionata per una semplice omissione, bensì per la sua partecipazione a una limitazione illecita della concorrenza. Generalmente, infatti, la maggiore beneficiaria del profitto derivante dal cartello è l’impresa (e quindi non il singolo, ma numerosi proprietari e collaboratori). Ad essa è quindi imputabile il danno che ne deriva per l’economia e, in definitiva, per le imprese concorrenti e i consumatori. Dal punto di vista dell’effetto preventivo, un adeguamento dell’attuale quadro penale basato sulla cifra d’affari alla possibilità di infliggere multe sino a un massimo di 5 milioni di franchi, prevista dal diritto penale dell’impresa, avrebbe conseguenze fatali. Una tale limitazione dell’importo delle multe annullerebbe l’effetto dissuasivo delle sanzioni dirette nei confronti delle imprese – confermato nell’ambito della valutazione prevista dall’articolo 59a LCart – e, soprattutto per le grandi imprese, non potrebbe spesso reggere il confronto con i profitti derivanti dagli accordi di cartello. L’attuale concezione delle sanzioni inflitte alle imprese secondo l’articolo 49a LCart serve per una parte non indifferente a far sì che le imprese sanzionate non abbiano interesse a violare il diritto dei cartelli poiché, oltre alla componente penale, la sanzione comporta anche la confisca del profitto derivante dal cartello.

Sulla base di tali considerazioni, vengono proposte le due seguenti varianti per l’attuazione della mozione Schweiger:

- La variante A prevede di introdurre, come strumenti supplementari a tutela della concorrenza, provvedimenti amministrativi che hanno lo scopo di dissuadere le persone che lavorano in un’impresa dal partecipare nuovamente a violazioni del diritto dei cartelli e di compensare i profitti conseguiti mediante una violazione della concorrenza. Dato che nella procedura amministrativa si decide in merito a tali provvedimenti, si può aumentare l’effetto preventivo della LCart senza dover prevedere, in futuro, diverse procedure e strutture istituzionali sovrapposte per le stesse fattispecie. Verrebbe inoltre eliminato il rischio di sentenze contradditorie sullo stesso cartello in quanto le stesse autorità decisionali e d’inchiesta (rispettivamente l’Autorità della concorrenza e il Tribunale federale della concorrenza) sarebbero responsabili sia della procedura nei confronti delle imprese che dei provvedimenti nei confronti delle persone fisiche. Il fabbisogno di risorse e la durata della procedura sarebbero inferiori rispetto alla variante B.

- La variante B prevede sanzioni penali nei confronti di persone fisiche che hanno partecipato accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone. In tal senso, la normativa proposta corrisponde al testo del-