Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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Avamprogetto di LCart posto in consultazione
la mozione Schweiger che, a sua volta, prevede il sanzionamento in caso di cartelli orizzontali («accordi in materia di cartelli con concorrenti»), ma non in caso di accordi verticali o di abuso di potere di mercato. Il quadro penale proposto (come nel testo particolareggiato dell’iniziativa parlamentare Kaufmann) prevede una pena pecuniaria o detentiva sino a tre anni. Nella procedura penale nei confronti delle persone fisiche spetta al Ministero pubblico della Confederazione condurre l’inchiesta e promuovere l’accusa dinanzi al Tribunale penale federale. Attraverso la chiara separazione (anche dal punto di vista del personale) tra la procedura amministrativa nei confronti dell’impresa si garantisce che gli strumenti esistenti e l’applicazione della LCart, che serve innanzitutto a ripristinare una concorrenza efficace, non siano indeboliti nel loro insieme. Questa variante penale richiede, nel complesso, risorse nettamente superiori sia rispetto alla situazione attuale che rispetto alla variante A.
Mantenendo la sua precedente posizione, il Consiglio federale respinge il sanzionamento delle persone fisiche e si dichiara pertanto contrario sia alla variante A che alla variante B. Qualora fosse attuata anche la seconda parte della mozione , il Consiglio federale preferirebbe per diversi motivi la variante A. La variante B attua invece il testo della mozione.
1.2.2 Riduzione della sanzione per le imprese grazie ai programmi di conformità
Attraverso la revisione proposta, viene esplicitamente iscritta in una disposizione della LCart la richiesta della mozione di tener conto dei programmi di conformità ai fini di una riduzione della sanzione. Questa novità non cambia minimamente il concetto di sanzione formulato in occasione della revisione della LCart del 2003: la prova di una colpa dell’organizzazione continua a non essere una condizione per poter sanzionare un’impresa che ha agito in violazione della LCart secondo l’articolo 49a. Per l’attuazione della mozione trasmessa, il fatto che un’impresa abbia operato secondo un programma per il rispetto della normativa sui cartelli conforme a requisiti rigorosi deve tuttavia essere preso in considerazione nella determinazione della sanzione.
L’istituzione e l’attuazione di programmi di conformità adeguati ed efficaci va approvata senza riserve. In molti casi simili programmi consentono di impedire pratiche illecite da parte di dirigenti e collaboratori e, quindi, violazioni della LCart. Questi programmi forniscono, come detto, un importante contributo al raggiungimento dello scopo della LCart di impedire gli effetti nocivi in termini economici e sociali dovuti alle limitazioni della concorrenza.
Il Consiglio federale attira tuttavia l’attenzione sul fatto che la prevista riduzione della sanzione richiesta in seguito all’attuazione di programmi di conformità rappresenta una sorta di «ricompensa», per coloro che si sforzano senza successo di adottare un comportamento conforme al diritto, finora sconosciuta all’ordinamento giuridico svizzero, perlomeno in questa forma. La conformità a requisiti rigorosi come motivo di riduzione della sanzione rappresenta inoltre un’eccezione in materia di diritto dei cartelli a livello internazionale: in seguito alla modifica della loro prassi,