Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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da molti anni i tribunali dell’UE si rifiutano di tenere conto dei programmi di conformità ai fini di una riduzione della sanzione, ritenendo che nel caso di una violazione in materia di cartelli questi non avrebbero cambiato il fatto che sia stata effettivamente commessa una violazione. In base alle rilevazioni effettuate dall’International Competition Networks (ICN) in 22 giurisdizioni selezionate, finora soltanto la Francia, la Corea del Sud e la Nuova Zelanda applicano una riduzione delle sanzioni grazie a programmi di conformità (in teoria, ma non in pratica, anche gli USA). Sulla base di tali considerazioni, la riduzione della sanzione in seguito a programmi di conformità rappresenta un’importante concessione a favore delle imprese.

Una riduzione della sanzione entra in considerazione solo per i programmi di conformità che forniscono un contributo efficace all’esecuzione del diritto dei cartelli17. Spetta alle autorità in materia di concorrenza o ai tribunali decidere se nei singoli casi sono soddisfatte le condizioni per una riduzione delle sanzioni. Le informazioni e i mezzi di prova prodotti dalle imprese in merito alle misure di conformità adottate e alla loro applicazione concreta servono come base per pronunciare la sentenza. Una regolamentazione più approfondita può eventualmente essere emanata dal Consiglio federale mediante ordinanza o dall’Autorità della concorrenza mediante comunicazione.

La portata della riduzione delle sanzioni deve essere soppesata accuratamente nei singoli casi dalle autorità e dai tribunali: una riduzione commisurata delle sanzioni rappresenta un incentivo supplementare a evitare pratiche anticoncorrenziali, mentre una riduzione troppo marcata (in casi estremi la quasi totale esenzione dalla sanzione) potrebbe indurre a creare programmi finalizzati soprattutto a produrre le prove necessarie all’elusione delle sanzioni. Nonostante la riduzione della sanzione, il guadagno conseguito dall’impresa con le pratiche illecite (o profitto derivante dal cartello) dovrebbe in ogni caso essere confiscato. Grazie ai programmi di conformità, un onere finanziario supplementare può essere ridotto o anche completamente evitato. In sede di valutazione deve essere sempre considerato il principio di proporzionalità. Inoltre, la prospettiva di una riduzione delle sanzioni in seguito all’adozione di un programma di conformità non può spingersi a un punto tale che lo strumento dei programmi di clemenza (art. 49a cpv. 2 LCart), introdotto con la revisione della LCart del 2003 e rivelatosi efficace, perda la sua attrattiva se si calcolano i rischi in rapporto all’utilità, e non sia quindi più utilizzato.

1.2.3 Provvedimenti amministrativi (variante A)

Il Consiglio federale respinge le due varianti A e B (cfr. precedente punto 1.2.1). Se tuttavia la mozione Schweiger dovesse essere attuata, il Consiglio federale ritiene che si dovrebbe rinunciare alla soluzione repressiva di diritto penale nei confronti delle persone fisiche (variante B) a favore della soluzione preventiva offerta dai provvedimenti amministrativi (variante A).

17 Le esigenze legate ai programmi di conformità sono spiegate più in dettaglio nel commento all’art. 49a.