Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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dei cartelli. Attraverso il ripristino di una situazione conforme al diritto, la confisca contribuisce a un comportamento corretto nello sviluppo di attività economiche. Inoltre, la prospettiva di vedersi confiscare i guadagni finanziari realizzati consente di dissuadere in particolare le persone che occupano una funzione direttiva dal contravvenire alle disposizioni del diritto dei cartelli.
Per analogia con la LFINMA, vista la loro natura compensativa e orientata al futuro, questi due nuovi provvedimenti amministrativi nei confronti di persone fisiche sono sottoposti alla PA. Possono quindi essere facilmente integrati nell’attuale concezione della LCart. Non implicando l’intervento di nuove autorità, le procedure rimangono il più possibile semplici e rapide. La prassi attuale evolve in base alla PA.
Rispetto all’introduzione di sanzioni penali, l’introduzione di provvedimenti amministrativi richiede minori risorse e implica una durata più breve delle procedure. Considerato che l’inchiesta riguarderebbe ora anche personalmente i dirigenti, bisogna tuttavia attendersi una complicazione delle misure d’inchiesta.
1.2.4 Sanzioni penali (variante B)
Contrariamente ai provvedimenti amministrativi, l’obiettivo principale delle sanzioni penali non è di proteggere la concorrenza a lungo termine, bensì di punire una persona per un comportamento colpevole vietato. Mentre la mozione Schweiger non si pronuncia sulla questione del quadro penale, l’iniziativa parlamentare Kaufmann tuttora pendente propone di sanzionare la partecipazione a determinati accordi orizzontali con una pena detentiva sino a tre anni o con una pecuniaria. La soluzione qui presentata prende spunto da alcuni interventi parlamentari e propone di organizzare il sistema di sanzioni delle persone fisiche nel modo seguente.
In primo luogo, deve essere punibile chiunque, intenzionalmente, partecipa a un accordo che fissa direttamente o indirettamente i prezzi, che limita i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare, o che opera una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali, concluso tra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti.
In linea con la mozione Schweiger, secondo cui il comportamento soggetto a sanzione consiste nella partecipazione a un accordo di cartello concluso tra «concorrenti», l’avamprogetto posto in consultazione prevede il sanzionamento della partecipazione ad accordi orizzontali hard core. Non è invece punibile la partecipazione ad accordi verticali illeciti o ad abusi di posizione dominante.
La decisione di limitare la sanzione penale agli accordi in materia di cartelli orizzontali hard core appare appropriata nella misura in cui, da un lato, questo tipo di accordi costituisce una limitazione della concorrenza particolarmente nociva e, dall’altro, è generalmente considerato illecito nell’ambito delle procedure condotte dalle autorità della concorrenza (poiché provocano la soppressione di una concorrenza efficace o intralciano la concorrenza in modo notevole e ingiustificato). Questo ambito d’applicazione rispecchia peraltro un consenso internazionale sancito, in particolare, nelle raccomandazioni dell’OCSE sui cartelli hard core (cartelli hard core).