Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Avamprogetto di LCart posto in consultazione

In secondo luogo, per quanto riguarda le condizioni di punibilità, occorre limitare la cerchia degli autori. L’avamprogetto posto in consultazione prevede in proposito di basarsi sull’atto stesso. È punibile chiunque, intenzionalmente, partecipa a un accordo che fissa direttamente o indirettamente i prezzi, che limita i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare, o che opera una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali. Ciò significa, ad esempio, che anche la presentazione di un’offerta di copertura nell’ambito di un bando di concorso (cfr. DPC 2009/3 pagg.196 segg.) può sfociare in un sanzionamento della persona che ha convenuto tale presentazione con l’istigatore dell’accordo di appalto.

In terzo luogo, per quanto riguarda la fissazione delle condizioni di punibilità, l’avamprogetto posto in consultazione prevede di creare una fattispecie penale speciale in materia di cartelli. Una disposizione speciale è preferibile a un collegamento o a un rimando alle fattispecie del diritto dei cartelli concepite per il sanzionamento di imprese. Essa consente di evitare le difficoltà che talvolta si presentano nelle procedure di diritto penale economico quando ci si basa su criteri economici rigorosi per valutare un comportamento economicamente «corretto» o opportuno. Una regolamentazione speciale del sanzionamento delle persone fisiche consente di definire meglio una fattispecie chiaramente adeguata a queste ultime e che soddisfi le esigenze del diritto penale concernenti il carattere determinato di una norma. Mentre le imprese sono tenute e sono in grado di valutare nozioni quali la confutazione della presunzione, la rilevanza economica o la giustificazione per motivi di efficacia economica, simili riflessioni non possono essere pretese dalla persona fisica. Il collaboratore responsabile di un accordo in materia di cartelli può non avere accesso ai dati dell’impresa e del mercato corrispondenti. Inoltre, non può invocare direttamente la procedura di opposizione che consente invece all’impresa di limitare l’insicurezza giuridica. Va comunque rilevato che in caso di perseguimento per accordi orizzontali esiste già oggi una sicurezza giuridica sufficiente e del tutto paragonabile a quella che si presenta nei casi di reati come ad esempio la truffa. Il fatto che non ci si possa accordare sui prezzi con i concorrenti rappresenta, per il pubblico, la principale ragione per la quale esiste una normativa sulla concorrenza.

L’introduzione di una norma penale speciale implica tuttavia che, ai fini della sicurezza giuridica, per quanto riguarda il perseguimento delle persone fisiche, si compia il passo dalla normativa sugli abusi prevista per le imprese a divieti per se rivolti a determinati comportamenti di persone fisiche. A causa della minaccia penale che incombe sui collaboratori, il fatto che in caso di accordi orizzontali anche le imprese siano molto spesso sottoposte de facto a un divieto per se rientra nel prezzo da pagare per attuare la mozione Schweiger.

In quarto luogo, in stretta relazione con la questione di una norma penale speciale, si pone la questione del tipo di reato in base al quale si devono proteggere i beni giuridici. A tale riguardo, l’avamprogetto prevede di configurare la fattispecie come reato di pericolo astratto. Ciò significa che il semplice fatto di intraprendere determinati atti deve essere punibile anche senza che, in tal modo, l’autore abbia leso il bene giuridico protetto, nel caso specifico la concorrenza. In altri termini, il presente avamprogetto prevede che la semplice conclusione di un accordo volto a creare un cartello hard core sia già di per sé punibile. Di conseguenza, chiunque abbia partecipato a un accordo di appalto è soggetto a sanzione. Se l’appalto è stato aggiudicato