Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Avamprogetto di LCart posto in consultazione

La questione delle condizioni e degli effetti del programma di clemenza per le persone fisiche appare più complessa, in quanto esse sono necessari al mantenimento dell’efficacia di questo strumento di informazione. Spiegazioni più dettagliate sono presentate di seguito nei commenti ai singoli articoli. L’autorità incaricata di emanare ordinanze deve stabilire in particolare chi può richiedere un programma di clemenza e a chi un tale programma consente di beneficiare di una riduzione (o eventualmente di un’esenzione dalla sanzione).

Nel diritto penale comune non è prevista la possibilità di un’esenzione totale dalla sanzione in seguito a un’autodenuncia e alla disponibilità a collaborare con le autorità d’inchiesta, ma unicamente la possibilità di una riduzione della sanzione. Nel diritto dei cartelli, a determinate condizioni, l’impresa beneficia invece di un’esenzione totale dalla sanzione. La situazione del collaboratore responsabile dell’accordo di cartello deve essere disciplinata alla luce di questa contrapposizione. Il Consiglio federale intende fondarsi sul principio che in caso di reati gravi un’esenzione totale dalla sanzione è da escludere.

Per quanto riguarda l’attuazione procedurale delle sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, nel senso delle premesse definite, la procedura nei confronti dell’impresa deve essere posta in primo piano e, sotto il profilo procedurale, deve seguire per quanto possibile le procedure consolidate. Il perseguimento penale delle persone fisiche interviene solo a titolo accessorio come procedura complementare in presenza di una certa categoria di accordi e il suo esito non influisce sulla procedura nei confronti dell’impresa.

L’idea di fondo sulla quale si basa l’organizzazione procedurale prevista è di creare una procedura e un’autorità competente specifiche per ognuno dei soggetti giudicabili, che sono l’impresa e la persona fisica. Lo scopo è di evitare in tal modo che le difficoltà connesse all’identificazione e al perseguimento dei collaboratori responsabili impediscano lo svolgimento della procedura nei confronti dell’impresa. Concretamente, l’avamprogetto prevede che l’Autorità della concorrenza e il Tribunale federale della concorrenza (secondo la legge attuale, la segreteria della COMCO e la COMCO) conducano le procedure in materia di cartelli nei confronti delle imprese e si pronuncino in merito basandosi, come finora, sulla LCart e sulla legge sulla procedura amministrativa (PA) che la completa. In tale ambito, le infrazioni previste all’49a LCart saranno, se del caso, sanzionate.

Il Ministero pubblico della Confederazione apre, d’intesa con l’Autorità della concorrenza, una procedura specifica, retta dal Codice di procedura penale (art. 53b), nei confronti delle persone che, intenzionalmente, partecipano a un accordo che fissa direttamente o indirettamente i prezzi, che limita i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare, o che opera una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali, concluso tra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti (art. 53a). Eventualmente, il Ministero pubblico della Confederazione promuove l’accusa contro le persone fisiche dinanzi al Tribunale penale federale.

La procedura penale condotta dal Ministero pubblico della Confederazione nei confronti delle persone fisiche e l’inchiesta amministrativa condotta dall’Autorità della concorrenza nei confronti delle imprese si svolgono in parallelo e, in linea di principio, indipendentemente l’una dall’altra. Ogni autorità ricorre ai mezzi