Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Avamprogetto di LCart posto in consultazione

Al momento dell’apertura della prima consultazione, la mozione Schweiger non era ancora stata trasmessa e il Consiglio federale aveva proposto di respingerla. Per tale motivo non era ancora stata presa in considerazione nell’avamprogetto del giugno 2010. Il Consiglio federale aveva però già indicato che un eventuale accoglimento della mozione avrebbe richiesto una revisione più ampia. Nel giugno 2010 era già stato sottolineato che le modifiche necessarie, soprattutto in materia istituzionale, sarebbero state meno importanti in caso di introduzione di provvedimenti amministrativi che in caso di introduzione di sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche.

Per quanto riguarda le conseguenze della variante A (provvedimenti amministrativi), se ci si riferisce alla nuova organizzazione presentata nella consultazione del 30 giugno 2010 non sono necessari adeguamenti supplementari. L’Autorità della concorrenza conduce due procedure amministrative parallele nei confronti dell’impresa e dei collaboratori coinvolti e nella maggior parte dei casi il Tribunale federale della concorrenza giudica contemporaneamente le due cause. Per quanto riguarda la regolamentazione istituzionale della LCart attualmente in vigore, le implicazioni di questa soluzione parallela sono ancora sconosciute; il Tribunale federale deve infatti ancora pronunciarsi in due cause pendenti23 sulla competenza della COMCO in materia di sanzioni.

Incontestabilmente, l’attuale Commissione della concorrenza non potrebbe emanare delle sanzioni penali che si spingano fino a una privazione della libertà senza contravvenire ai principi derivanti dallo Stato di diritto. Per tale motivo, la variante B, sanzioni penali, prevede due procedure separate dinnanzi alle autorità d’inchiesta e alle autorità decisionali. La procedura nei confronti dell’impresa potrebbe anche svolgersi nell’ambito dell’attuale quadro istituzionale composto dalla Commissione della concorrenza e dal Tribunale amministrativo federale quale istanza di ricorso, con riserva di una sentenza del Tribunale federale relativa alla decisione del Tribunale amministrativo federale nei casi concernenti le tariffe di terminazione. Tuttavia, considerati i requisiti procedurali che devono essere soddisfatti dalla procedura penale parallela condotta nei confronti dei collaboratori coinvolti, le carenze che si riscontrano nell’attuale ordinamento istituzionale (separazione insufficiente tra inchiesta e decisione, gruppi di interesse rappresentati nell’organo decisionale) verranno ulteriormente esacerbate. La riforma istituzionale proposta dall’avamprogetto posto in consultazione il 30 giugno 2010 istituisce invece in parallelo un’istanza incaricata di svolgere un’inchiesta (Autorità della concorrenza, Ministero pubblico della Confederazione) e un tribunale indipendente (Tribunale federale della concorrenza, Tribunale penale federale). Il quadro istituzionale così costituito soddisfa le più elevate esigenze di uno Stato di diritto.

La proposta volta a introdurre due vie procedurali distinte e parallele si distanzia dal diritto penale dell’impresa. Quest’ultimo, infatti, persegue l’impresa solo a titolo accessorio – fatta eccezione per l’articolo 102 capoverso 2 CP –, ossia se nell’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata (art. 102 cpv. 1 CP). Diver-

23 Cfr. punto 1.1.4.